ART. 12. 
                        (Direttore generale). 
 
1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639, e sostituito dal seguente: 
"ART.  8.  -  1.  Il  direttore  generale   dell'INPS:   sovraintende
all'organizzazione,  all'attivita'  e  al  personale   dell'Istituto,
assicurandone     l'unita'     operativa     e      di      indirizzo
tecnico-amministrativo, nel rispetto dei  criteri  generali  e  delle
direttive stabilite dal consiglio di amministrazione;  partecipa  con
voto consultivo alle sedute del  consiglio  di  amministrazione,  del
comitato esecutivo e  dei  comitati  amministratori  delle  gestioni,
fondi o casse  con  facolta'  di  iniziativa  e  proposta  e  dispone
l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottate. 
2.  Il  direttore   generale   formula   proposte   in   materia   di
ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli  organici
e  promozione  dei  dirigenti   ed   esercita   ogni   altro   potere
attribuitogli dal presidente, dal consiglio di  amministrazione,  dal
comitato  esecutivo  o  dai  comitati  di  gestione,  speciali  o  di
vigilanza. 
3.  Il  direttore  generale  e  scelto  tra  i   dirigenti   generali
dell'Istituto  ovvero  tra  esperti  delle  discipline  attinenti  ai
compiti dell'Istituto stesso ed e nominato con decreto del Presidente
della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, per un periodo
di cinque anni rinnovabile. 
4. Il trattamento economico del direttore generale e determinato  con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto con il Ministro del tesoro, su  proposta  del  consiglio  di
amministrazione dell'Istituto. 
5. In caso di assenza o di  impedimento,  il  direttore  generale  e'
sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario,
che ne assume tutte  le  funzioni  comprese  quelle  delegate,  salvo
diversa determinazione dell'organo delegante. 
6.  In  caso  di  vacanza  dell'ufficio  di  direttore  generale,  il
presidente convoca il consiglio di amministrazione entro  il  termine
di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina  del
nuovo direttore generale, le  funzioni  sono  assunte  dal  dirigente
generale che esplica le funzioni di vicario". 
2. Al direttore generale si applicano le norme sull'incompatibilita',
nonche' quelle sul limite  massimo  di  eta'  per  la  permanenza  in
servizio stabilite per il personale dell'Istituto.