ART. 12.
(Direttore generale).
1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"ART. 8. - 1. Il direttore generale dell'INPS: sovraintende
all'organizzazione, all'attivita' e al personale dell'Istituto,
assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo
tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle
direttive stabilite dal consiglio di amministrazione; partecipa con
voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del
comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni,
fondi o casse con facolta' di iniziativa e proposta e dispone
l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottate.
2. Il direttore generale formula proposte in materia di
ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli organici
e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere
attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal
comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di
vigilanza.
3. Il direttore generale e scelto tra i dirigenti generali
dell'Istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai
compiti dell'Istituto stesso ed e nominato con decreto del Presidente
della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, per un periodo
di cinque anni rinnovabile.
4. Il trattamento economico del direttore generale e determinato con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di
amministrazione dell'Istituto.
5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale e'
sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario,
che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo
diversa determinazione dell'organo delegante.
6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il
presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine
di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del
nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente
generale che esplica le funzioni di vicario".
2. Al direttore generale si applicano le norme sull'incompatibilita',
nonche' quelle sul limite massimo di eta' per la permanenza in
servizio stabilite per il personale dell'Istituto.