ART. 13.
(Competenze dei dirigenti).
1. I dirigenti dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro
conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi, o che,
comunque, non siano dalla legge attribuite alla competenza degli
organi dell'Istituto e del direttore generale, ed assicurano, per
quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei
programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Lo stato
giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. I dirigenti garantiscono l'imparzialita' e il buon andamento
dell'amministrazione attenendosi ai principi della legalita', della
tempestivita' e della economicita' della gestione; rispondono agli
organi di amministrazione dei risultati dell'attivita' svolta dagli
apparati cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi
demandate.
3. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore e deliberata
dal comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sulla
base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione che
tengano conto delle capacita' professionali, della cultura e delle
attitudini individuali del dirigente; sono scrutinabili i primi
dirigenti con un'anzianita' minima di tre anni nella qualifica.
4. Il comitato esecutivo delibera la concessione di una indennita' di
funzione, in presenza dell'effettivo esercizio della funzione stessa,
determinandola sulla base dell'importanza della funzione e delle
connesse responsabilita', nonche' dei disagi derivanti dalla
mobilita' e stabilisce i criteri generali per l'utilizzo temporaneo
di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica rivestita.
5. I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti per la
meta' con il sistema del concorso pubblico di cui alla legge 10
luglio 1984, n. 301, e per l'altra meta' mediante concorso riservato
o scrutinio per merito comparativo tra i funzionari del nono livello
funzionale. I criteri e le modalita' del concorso riservato o dello
scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo.
6. L'attivita' di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di
perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei
dirigenti e del restante personale sono svolte da apposite strutture
dell'Istituto anche in collaborazione con analoghe strutture dello
Stato e degli altri enti pubblici.
7. La preposizione dei dirigenti generali alle relative funzioni,
nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, e effettuata per
gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dai rispettivi
consigli di amministrazione, che ne danno notizia alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Nota all'art. 13, comma 1:
Il D.L. n. 2/1985 reca: "Adeguamento provvisorio del
trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo e del personale
ad essi collegato".
Nota all'art. 13, comma 5:
La legge 10 luglio 1984, n. 301, reca: "Norme di accesso
alla dirigenza statale".
Nota all'art. 13, comma 7:
- Per il titolo della legge n. 70/1975 si veda precedente
nota all'art. 5, comma 1, lettera d).