ART. 14. 
                      (Modalita' dei dirigenti). 
 
1. L'indennita' di trasferta prevista  per  i  dirigenti  degli  enti
pubblici non economici, comandati in missione, viene liquidata in 
misura ridotta qualora gli stessi 
  chiedano il rimborso delle spese effettivamente  sostenute  per  il
vitto e per l'alloggio. 
2. Nel caso di trasferimento d'ufficio in altra citta', al  personale
di cui al comma 1 spetta  il  rimborso,  per  i  primi  due  anni  di
permanenza nella nuova destinazione, delle  spese  sostenute  per  la
locazione di un alloggio adeguato alle esigenze familiari.