ART. 14.
(Modalita' dei dirigenti).
1. L'indennita' di trasferta prevista per i dirigenti degli enti
pubblici non economici, comandati in missione, viene liquidata in
misura ridotta qualora gli stessi
chiedano il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il
vitto e per l'alloggio.
2. Nel caso di trasferimento d'ufficio in altra citta', al personale
di cui al comma 1 spetta il rimborso, per i primi due anni di
permanenza nella nuova destinazione, delle spese sostenute per la
locazione di un alloggio adeguato alle esigenze familiari.