ART. 15. 
                       (Funzionari direttivi). 
 
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
al personale degli enti pubblici disciplinati dalla  legge  20  marzo
1975, n. 70, in possesso della qualifica di direttore  o  consigliere
capo  ed  equiparate  ovvero   delle   qualifiche   inferiori   della
ex-categoria direttiva, alla  data  degli  inquadramenti  operati  in
attuazione delle  norme  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e esteso ad personam, e sulla base
delle anzianita' di servizio  a  ciascuno  gia'  riconosciute  e  non
riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed  economico
degli  ispettori  generali  e  dei  direttori  di  divisione  di  cui
all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni. 
2. In sede di contrattazione articolata  sono  individuate  posizioni
funzionali di particolare rilievo da attribuire ai  funzionari  della
categoria  direttiva  della  ottava  e  nona  qualifica   e   vengono
determinate le indennita' per l'effettivo espletamento delle funzioni
medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle
previste dagli accordi di categoria.  Le  funzioni  indennizzabili  e
l'ammontare delle predette indennita' sono definite sulla  scorta  di
criteri che tengano conto del grado di autonomia  e  del  livello  di
responsabilita' e di  preparazione  professionale  richiesti  per  la
preposizione a strutture  organizzative,  a  compiti  di  studio,  di
ricerca e  progettazione,  a  funzioni  di  elevata  specializzazione
dell'area  informatica,  ad  attivita'   ispettive   di   particolare
complessita', nonche' a funzioni vicarie. I dirigenti  preposti  alle
strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennita'  di
cui al presente comma. 
 
          Note all'art. 15, comma 1:
          -  Per  il titolo della legge n. 70/1975 si veda precedente
          nota all'art. 5, comma 1, lettera d).
          -  Il  D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, reca: "Disciplina del
          rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui
          alla legge 20 marzo 1975, n. 70".
          -  Il testo dell'art. 61 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748:
          "Disciplina    delle    funzioni     dirigenziali     nelle
          amministrazioni   dello   Stato,   anche   ad   ordinamento
          autonomo), e il seguente:
          "Art.   61   (Trattamento  economico  delle  qualifiche  ad
          esaurimento). - Gli impiegati delle carriere direttive  non
          inquadrati  nella  corrispondente carriera dei dirigenti ai
          sensi del  precedente  art.  59  conservano  nel  ruolo  ad
          esaurimento  di  cui  all'art.  60 la qualifica rivestita e
          l'azianita'  di  carriera  e  di  qualifica  possedute.  La
          promozione  ad ispettore generale, o qualifiche equiparate,
          resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente
          alla entrata in vigore del presente decreto.
          Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di
          ispettore  generale  e  di  direttore   di   divisione,   o
          equiparate,  e stabilito, con effetto dal 1 luglio 1972, in
          misura  pari  a  quattro   quinti   di   quello   spettante
          rispettivamente   al   dirigente   superiore  ed  al  primo
          dirigente con pari anzianita' di qualifica. Le  indennita',
          i proventi ed i compensi indicati nel primo comma dell'art.
          50 continuano ad essere corrisposti  in  conformita'  delle
          vigente disposizioni.
          Il   trattamento   giuridico   ed  economico  previsto  dai
          precedenti commi e esteso agli impiegati che accederanno al
          ruolo  ad esaurimento successivamente all'entrata in vigore
          del presente decreto, ai sensi dell'art. 65".