ART. 15.
(Funzionari direttivi).
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo
1975, n. 70, in possesso della qualifica di direttore o consigliere
capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della
ex-categoria direttiva, alla data degli inquadramenti operati in
attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e esteso ad personam, e sulla base
delle anzianita' di servizio a ciascuno gia' riconosciute e non
riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed economico
degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui
all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni.
2. In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni
funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della
categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono
determinate le indennita' per l'effettivo espletamento delle funzioni
medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle
previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e
l'ammontare delle predette indennita' sono definite sulla scorta di
criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di
responsabilita' e di preparazione professionale richiesti per la
preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di
ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione
dell'area informatica, ad attivita' ispettive di particolare
complessita', nonche' a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle
strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennita' di
cui al presente comma.
Note all'art. 15, comma 1:
- Per il titolo della legge n. 70/1975 si veda precedente
nota all'art. 5, comma 1, lettera d).
- Il D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, reca: "Disciplina del
rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui
alla legge 20 marzo 1975, n. 70".
- Il testo dell'art. 61 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748:
"Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo), e il seguente:
"Art. 61 (Trattamento economico delle qualifiche ad
esaurimento). - Gli impiegati delle carriere direttive non
inquadrati nella corrispondente carriera dei dirigenti ai
sensi del precedente art. 59 conservano nel ruolo ad
esaurimento di cui all'art. 60 la qualifica rivestita e
l'azianita' di carriera e di qualifica possedute. La
promozione ad ispettore generale, o qualifiche equiparate,
resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente
alla entrata in vigore del presente decreto.
Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di
ispettore generale e di direttore di divisione, o
equiparate, e stabilito, con effetto dal 1 luglio 1972, in
misura pari a quattro quinti di quello spettante
rispettivamente al dirigente superiore ed al primo
dirigente con pari anzianita' di qualifica. Le indennita',
i proventi ed i compensi indicati nel primo comma dell'art.
50 continuano ad essere corrisposti in conformita' delle
vigente disposizioni.
Il trattamento giuridico ed economico previsto dai
precedenti commi e esteso agli impiegati che accederanno al
ruolo ad esaurimento successivamente all'entrata in vigore
del presente decreto, ai sensi dell'art. 65".