ART. 16. (Difesa legale). 1. La difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'Istituto convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale per fatti connessi all'esercizio delle loro attribuzioni puo' essere assunta anche dai legali del ruolo professionale dell'amministrazione, ed a carico di questa, previa autorizzazione del comitato esecutivo.