ART. 16.
(Difesa legale).
1. La difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'Istituto
convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale per fatti
connessi all'esercizio delle loro attribuzioni puo' essere assunta
anche dai legali del ruolo professionale dell'amministrazione, ed a
carico di questa, previa autorizzazione del comitato esecutivo.