ART. 16. 
                           (Difesa legale). 
 
1. La difesa degli  amministratori  e  dei  dipendenti  dell'Istituto
convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale per  fatti
connessi all'esercizio delle loro attribuzioni  puo'  essere  assunta
anche dai legali del ruolo professionale dell'amministrazione,  ed  a
carico di questa, previa autorizzazione del comitato esecutivo.