ART. 17. 
                    (Emanazione dei regolamenti). 
 
1. I regolamenti previsti dal presente capo, ad eccezione  di  quelli
concernenti i procedimenti di delegificazione, sono adottati entro il
limite massimo di otto mesi dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
2. In attesa dell'emanazione dei  regolamenti  di  cui  al  comma  1,
l'organizzazione e la gestione  dell'ente  restano  disciplinate  dal
preesistente ordinamento.