ART. 17. (Emanazione dei regolamenti). 1. I regolamenti previsti dal presente capo, ad eccezione di quelli concernenti i procedimenti di delegificazione, sono adottati entro il limite massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 2. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1, l'organizzazione e la gestione dell'ente restano disciplinate dal preesistente ordinamento.