ART. 17.
(Emanazione dei regolamenti).
1. I regolamenti previsti dal presente capo, ad eccezione di quelli
concernenti i procedimenti di delegificazione, sono adottati entro il
limite massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
2. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1,
l'organizzazione e la gestione dell'ente restano disciplinate dal
preesistente ordinamento.