ART. 18. 
                         (Progetti speciali). 
 
1. In relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di  disposizioni
legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione  ed
accreditamento  dei  contributi  ovvero  per   particolari   esigenze
organizzative connesse a tali settori, l'Istituto elabora progetti  a
termine finalizzati a tali scopi da realizzare  anche  attraverso  la
selezione ed assunzione di personale,  su  base  regionale,  mediante
contratti di formazione e lavoro e contratti a termine. 
2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i  criteri
per la corresponsione, al personale e ai  dirigenti  che  partecipano
alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1,  di
compensi incentivanti la produttivita'. 
3. Al finanziamento  di  quanto  previsto  dai  commi  precedenti  si
provvede mediante una quota non superiore allo 0,10 per  cento  delle
entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto.