ART. 18.
(Progetti speciali).
1. In relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni
legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed
accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze
organizzative connesse a tali settori, l'Istituto elabora progetti a
termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la
selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante
contratti di formazione e lavoro e contratti a termine.
2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri
per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano
alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di
compensi incentivanti la produttivita'.
3. Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti si
provvede mediante una quota non superiore allo 0,10 per cento delle
entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto.