ART. 19. (Conferimento di incarichi professionali). 1. Per le esigenze connesse alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi, alla revisione e riordinamento delle funzioni di contabilita' ed agli investimenti delle risorse finanziarie dei fondi integrativi di cui all'articolo 1, l'Istituto puo' deliberare il conferimento di incarichi di consulenza professionale ad esperti altamente specializzati. Il relativo compenso e stabilito dal comitato esecutivo. 2. E' fatto divieto di assumere con il contratto di cui al comma 1 personale gia' alle dipendenze dello stesso Istituto. 3. Il numero massimo degli incarichi di cui al comma 1 non puo' superare le venticinque unita'.