ART. 19. 
              (Conferimento di incarichi professionali). 
 
1. Per le esigenze connesse alla  progettazione  e  realizzazione  di
sistemi informativi complessi, alla revisione e  riordinamento  delle
funzioni  di  contabilita'  ed  agli   investimenti   delle   risorse
finanziarie dei fondi integrativi di cui all'articolo  1,  l'Istituto
puo'  deliberare  il  conferimento   di   incarichi   di   consulenza
professionale  ad  esperti  altamente  specializzati.   Il   relativo
compenso e stabilito dal comitato esecutivo. 
2. E' fatto divieto di assumere con il contratto di cui  al  comma  1
personale gia' alle dipendenze dello stesso Istituto. 
3. Il numero massimo degli incarichi di  cui  al  comma  1  non  puo'
superare le venticinque unita'.