ART. 2.
(Organi dell'INPS).
1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"Sono organi dell'Istituto:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse;
5) i comitati regionali;
6) i comitati provinciali;
7) il collegio dei sindaci;
8) il direttore generale".
Nota all'art. 2, comma 1:
Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
(Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli
articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale), come modificato
dalla presente legge, e il seguente:
"Art. 1. - Sono organi dell'Istituto:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse;
5) i comitati regionali;
6) i comitati provinciali;
7) il collegio dei sindaci;
8) il direttore generale.
Tutti gli organi centrali, regionali e provinciali
disciplinati dal presente decreto sono rinnovati ogni
quattro anni. I membri degli organi collegiali cessano
dalle funzioni allo scadere del termine anche se sono stati
nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri
dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
Alla scadenza del mandato, i membri degli organi indicati
al precedente comma possono essere confermati.
Il presidente dell'Istituto ed i vice presidenti possono
essere confermati nelle rispettive cariche una sola volta.
Alla scadenza del mandato, tutti gli organi disciplinati
dal presente decreto restano in carica fino
all'insediamento dei nuovi organi".