ART. 2. 
                         (Organi dell'INPS). 
 
1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente: 
"Sono organi dell'Istituto: 
1) il presidente; 
2) il consiglio di amministrazione; 
3) il comitato esecutivo; 
4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse; 
5) i comitati regionali; 
6) i comitati provinciali; 
7) il collegio dei sindaci; 
8) il direttore generale". 
 
          Nota all'art. 2, comma 1:
          Il  testo  dell'art.  1  del  D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
          (Attuazione delle deleghe  conferite  al  Governo  con  gli
          articoli  27  e  29  della  legge  30  aprile 1969, n. 153,
          concernente revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e
          norme  in  materia  di  sicurezza sociale), come modificato
          dalla presente legge, e il seguente:
          "Art. 1. - Sono organi dell'Istituto:
          1) il presidente;
          2) il consiglio di amministrazione;
          3) il comitato esecutivo;
          4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse;
          5) i comitati regionali;
          6) i comitati provinciali;
          7) il collegio dei sindaci;
          8) il direttore generale.
          Tutti   gli   organi   centrali,  regionali  e  provinciali
          disciplinati  dal  presente  decreto  sono  rinnovati  ogni
          quattro  anni.  I  membri  degli  organi collegiali cessano
          dalle funzioni allo scadere del termine anche se sono stati
          nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri
          dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
          Alla  scadenza  del mandato, i membri degli organi indicati
          al precedente comma possono essere confermati.
          Il  presidente  dell'Istituto  ed i vice presidenti possono
          essere confermati nelle rispettive cariche una sola  volta.
          Alla  scadenza  del  mandato, tutti gli organi disciplinati
          dal   presente   decreto    restano    in    carica    fino
          all'insediamento dei nuovi organi".