ART. 2. (Organi dell'INPS). 1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente: "Sono organi dell'Istituto: 1) il presidente; 2) il consiglio di amministrazione; 3) il comitato esecutivo; 4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse; 5) i comitati regionali; 6) i comitati provinciali; 7) il collegio dei sindaci; 8) il direttore generale".
Nota all'art. 2, comma 1: Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dalla presente legge, e il seguente: "Art. 1. - Sono organi dell'Istituto: 1) il presidente; 2) il consiglio di amministrazione; 3) il comitato esecutivo; 4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse; 5) i comitati regionali; 6) i comitati provinciali; 7) il collegio dei sindaci; 8) il direttore generale. Tutti gli organi centrali, regionali e provinciali disciplinati dal presente decreto sono rinnovati ogni quattro anni. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del termine anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Alla scadenza del mandato, i membri degli organi indicati al precedente comma possono essere confermati. Il presidente dell'Istituto ed i vice presidenti possono essere confermati nelle rispettive cariche una sola volta. Alla scadenza del mandato, tutti gli organi disciplinati dal presente decreto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi".