ART. 3.
(Presidente).
1. I numeri 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti
dai seguenti:
"2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato
esecutivo ed i comitati per i quali non sia diversamente previsto
dalla legge e puo' delegare ad un componente del consiglio di
amministrazione la presidenza dei comitati anzidetti;
3) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre agli
organi suddetti, ad eccezione dei comitati per i quali sia
diversamente previsto dalla legge, ne promuove l'eventuale
istruttoria e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli
organi collegiali dell'Istituto".
2. Il quinto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblca 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di
amministrazione, il presidente, ferme restando le disposizioni di cui
al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive
modificazioni ed integrazioni, puo' delegare la rappresentanza legale
dell'ente al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unita'
centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai
dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento dei titolari
dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi e
assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa
disposizione di regolamento".
3. Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e abrogato.
Nota all'art. 3, commi 1, 2 e 3.
Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 639/1970, come
modificato dalla presente legge, e il seguente:
"Art. 2. - Il presidente dell'Istituto e nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto
con il Ministro per il tesoro, sulla base di una terra di
nominativi proposta dal consiglio di amministrazione.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto ed
esercita le seguenti funzioni:
1) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per
l'Istituto;
2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il
comitato esecutivo ed i comitati per i quali non sia
diversamente previsto dalla legge e puo' delegare ad un
componente del consiglio di amministrazione la presidenza
dei comitati anzidetti;
3) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da
sottoporre agli organi suddetti, ad eccezione dei comitati
per i quali sia diversamente previsto dalla legge, ne
promuove l'eventuale istruttoria e vigila sull'esecuzione
delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali
dell'Istituto.
4) in relazione a casi di assoluta necessita', puo'
disporre, su proposta del direttore generale e sentiti i
vice presidenti, provvedimenti urgenti ed indispensabili
per ovviare, con tempestivita', a situazioni di danno per
l'Istituto, salvo l'obbligo di riferirne al comitato
esecutivo entro quarantotto ore e agli altri organi
competenti, per la ratifica, nella prima riunione
successiva all'adozione del provvedimento.
Il presidente ha facolta' di invitare alle sedute del
consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e
degli altri organi centrali i capi dei servizi
dell'istituto, quando ritenga opportuno che gli stessi
forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva
competenza.
Il presidente e coadiuvato da due vice presidenti eletti
dal consiglio di amministrazione ai quali puo' affidare,
sentito il consiglio medesimo, particolari funzioni
inerenti alla sua carica e, per determinati atti, la legale
rappresentanza dell'Istituto. In caso di assenza o
impedimento o quando la carica si sia comunque resa
vacante, il presidente e sostituito dal vice presidente
eletto tra i rappresentanti dei lavoratori e, in caso di
assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro
vice presidente. In caso di assenza o impedimento di
ambedue i vice presidenti, l'esercizio delle funzioni
vicarie e assunto da uno dei membri del consiglio di
amministrazione all'uopo delegato dal presidente, sentito
il consiglio medesimo. In mancanza di delega, l'esercizio
di dette funzioni spetta al membro del comitato esecutivo
piu' anziano di eta'.
Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di
amministrazione, il presidente, ferme restando le
disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo
1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni,
puo' delegare la rappresentanza legale dell'ente al
direttore generale, ai dirigenti preposti alle unita'
centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche,
ai dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento
dei titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei
poteri medesimi e assunto dai funzionari designati a farne
le veci, salvo diversa disposizione di regolamento".