ART. 3. 
                            (Presidente). 
 
1. I numeri 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 2 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,  sono  sostituiti
dai seguenti: 
"2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione,  il  comitato
esecutivo ed i comitati per i quali  non  sia  diversamente  previsto
dalla legge e  puo'  delegare  ad  un  componente  del  consiglio  di
amministrazione la presidenza dei comitati anzidetti; 
3) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre  agli
organi  suddetti,  ad  eccezione  dei  comitati  per  i   quali   sia
diversamente  previsto   dalla   legge,   ne   promuove   l'eventuale
istruttoria e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli
organi collegiali dell'Istituto". 
2. Il quinto comma dell'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
Repubblca 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente: 
"Nell'ambito  dei  criteri  generali  stabiliti  dal   consiglio   di
amministrazione, il presidente, ferme restando le disposizioni di cui
al decreto-legge 11 gennaio 1985, n.  2,  convertito  in  legge,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  marzo  1985,  n.  72,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, puo' delegare la rappresentanza legale
dell'ente al direttore generale, ai dirigenti  preposti  alle  unita'
centrali  e,  nell'ambito  delle   circoscrizioni   periferiche,   ai
dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento  dei  titolari
dei poteri di  rappresentanza,  l'esercizio  dei  poteri  medesimi  e
assunto dai funzionari designati  a  farne  le  veci,  salvo  diversa
disposizione di regolamento". 
3. Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e abrogato. 
 
          Nota all'art. 3, commi 1, 2 e 3.
          Il   testo   dell'art.  2  del  D.P.R.  n.  639/1970,  come
          modificato dalla presente legge, e il seguente:
          "Art.  2.  -  Il  presidente  dell'Istituto  e nominato con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  promosso  dal
          Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale di concerto
          con il Ministro per il tesoro, sulla base di una  terra  di
          nominativi proposta dal consiglio di amministrazione.
          Il  presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto ed
          esercita le seguenti funzioni:
          1) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per
          l'Istituto;
          2)  convoca  e presiede il consiglio di amministrazione, il
          comitato esecutivo ed  i  comitati  per  i  quali  non  sia
          diversamente  previsto  dalla  legge  e puo' delegare ad un
          componente del consiglio di amministrazione  la  presidenza
          dei comitati anzidetti;
          3)  predispone  l'ordine  del  giorno  degli  argomenti  da
          sottoporre agli organi suddetti, ad eccezione dei  comitati
          per  i  quali  sia  diversamente  previsto  dalla legge, ne
          promuove l'eventuale istruttoria e  vigila  sull'esecuzione
          delle   deliberazioni   di   tutti  gli  organi  collegiali
          dell'Istituto.
          4)  in  relazione  a  casi  di  assoluta  necessita',  puo'
          disporre, su proposta del direttore generale  e  sentiti  i
          vice  presidenti,  provvedimenti  urgenti ed indispensabili
          per ovviare, con tempestivita', a situazioni di  danno  per
          l'Istituto,   salvo  l'obbligo  di  riferirne  al  comitato
          esecutivo  entro  quarantotto  ore  e  agli  altri   organi
          competenti,   per   la   ratifica,   nella  prima  riunione
          successiva all'adozione del provvedimento.
          Il  presidente  ha  facolta'  di  invitare  alle sedute del
          consiglio di  amministrazione,  del  comitato  esecutivo  e
          degli   altri   organi   centrali   i   capi   dei  servizi
          dell'istituto, quando  ritenga  opportuno  che  gli  stessi
          forniscano  chiarimenti  su argomenti tecnici di rispettiva
          competenza.
          Il  presidente  e  coadiuvato da due vice presidenti eletti
          dal consiglio di amministrazione ai  quali  puo'  affidare,
          sentito   il   consiglio   medesimo,  particolari  funzioni
          inerenti alla sua carica e, per determinati atti, la legale
          rappresentanza   dell'Istituto.   In   caso  di  assenza  o
          impedimento  o  quando  la  carica  si  sia  comunque  resa
          vacante,  il  presidente  e  sostituito dal vice presidente
          eletto tra i rappresentanti dei lavoratori e,  in  caso  di
          assenza  o  impedimento  anche  di quest'ultimo, dall'altro
          vice presidente.  In  caso  di  assenza  o  impedimento  di
          ambedue  i  vice  presidenti,  l'esercizio  delle  funzioni
          vicarie e assunto  da  uno  dei  membri  del  consiglio  di
          amministrazione  all'uopo  delegato dal presidente, sentito
          il consiglio medesimo. In mancanza di  delega,  l'esercizio
          di  dette  funzioni spetta al membro del comitato esecutivo
          piu' anziano di eta'.
          Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di
          amministrazione,   il   presidente,   ferme   restando   le
          disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2,
          convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo
          1985,  n.   72, e successive modificazioni ed integrazioni,
          puo'  delegare  la  rappresentanza  legale   dell'ente   al
          direttore  generale,  ai  dirigenti  preposti  alle  unita'
          centrali e, nell'ambito delle  circoscrizioni  periferiche,
          ai  dirigenti  periferici. In caso di assenza o impedimento
          dei titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio  dei
          poteri  medesimi e assunto dai funzionari designati a farne
          le veci, salvo diversa disposizione di regolamento".