ART. 4.
(Composizione del consiglio
di amministrazione).
1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"ART. 3. - 1. Il consiglio di amministrazione e composto, oltre che
dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da venti
rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in
rappresentanza dei dirigenti di azienda, da quattro rappresentanti
dei lavoratori autonomi, da nove rappresentanti dei datori di lavoro,
dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e da quattro funzionari
dell'Amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero
del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e del Ministro per la funzione pubblica.
2. I rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori
autonomi e dei datori di lavoro sono designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale.
3. I membri del consiglio di amministrazione sopra elencati sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro".
2. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge prosegue la sua attivita' sino alla
scadenza del mandato.