ART. 5. (Competenze del consiglio di amministrazione). 1. Spetta al consiglio di amministrazione: a) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una terna di nomi per la nomina del presidente dell'Istituto; b) nominare due vice presidenti, da scegliersi uno tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro; c) nominare i membri non di diritto del comitato esecutivo; d) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la nomina ed il trattamento economico del direttore generale, anche in deroga alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e la nomina dei dirigenti generali; designare inoltre il dirigente generale che svolge le funzioni vicarie; e) deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali variazioni a questi ultimi; f) deliberare, sulla base di un programma pluriennale, gli obiettivi e le direttive generali dell'attivita' dell'Istituto e vigilare sulla loro attuazione; g) deliberare i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui all'articolo 1, comma 2, gli altri regolamenti dell'Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilita', anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70; h) deliberare l'eventuale costituzione di commissioni consiliari, nominarne i membri e fissarne le norme di funzionamento; i) deliberare la costituzione di fondi pensionistici integrativi ed i criteri generali per l'impiego dei capitali secondo quanto previsto all'articolo 1; l) deliberare sulla dotazione organica; m) deliberare il riordino delle funzioni in materia di contabilita' anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. 2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e abrogato.
Nota all'art. 5, comma 1, lettera d): La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". Note all'art. 5, comma 1, lettera g): - Il testo dell'art. 10 del D.-L. n. 536/1987 e il seguente: "Art. 10. - 1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonche' l'organizzazione interna degli uffici, restano in vigore fino all'approvazione delle delibere di cui al comma 2. 2. Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al comma 1, ad esclusione dei diritti soggettivi, e ferma restando la disciplina di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, sono adottate con delibere dei consigli di amministrazione degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento". - Per il titolo della legge n. 70/1975 si veda la nota all'art. 5, comma 1, lettera d). Nota all'art. 5, comma 1, lettera m): Il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, reca: "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".