ART. 5.
(Competenze del consiglio
di amministrazione).
1. Spetta al consiglio di amministrazione:
a) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una
terna di nomi per la nomina del presidente dell'Istituto;
b) nominare due vice presidenti, da scegliersi uno tra i consiglieri
rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri
rappresentanti dei datori di lavoro;
c) nominare i membri non di diritto del comitato esecutivo;
d) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la
nomina ed il trattamento economico del direttore generale, anche in
deroga alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e la nomina dei dirigenti
generali; designare inoltre il dirigente generale che svolge le
funzioni vicarie;
e) deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali
variazioni a questi ultimi;
f) deliberare, sulla base di un programma pluriennale, gli obiettivi
e le direttive generali dell'attivita' dell'Istituto e vigilare sulla
loro attuazione;
g) deliberare i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui
all'articolo 1, comma 2, gli altri regolamenti dell'Istituto compresi
il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di
amministrazione e contabilita', anche in deroga alle disposizioni
della legge 20 marzo 1975, n. 70;
h) deliberare l'eventuale costituzione di commissioni consiliari,
nominarne i membri e fissarne le norme di funzionamento;
i) deliberare la costituzione di fondi pensionistici integrativi ed
i criteri generali per l'impiego dei capitali secondo quanto previsto
all'articolo 1;
l) deliberare sulla dotazione organica;
m) deliberare il riordino delle funzioni in materia di contabilita'
anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1979, n. 696.
2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639, e abrogato.
Nota all'art. 5, comma 1, lettera d):
La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente".
Note all'art. 5, comma 1, lettera g):
- Il testo dell'art. 10 del D.-L. n. 536/1987 e il
seguente:
"Art. 10. - 1. Le disposizioni di legge e di regolamento
che disciplinano, per le gestioni amministrate
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure
relative all'accertamento, riscossione e accreditamento
della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed
erogazione delle prestazioni nonche' l'organizzazione
interna degli uffici, restano in vigore fino
all'approvazione delle delibere di cui al comma 2.
2. Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al
comma 1, ad esclusione dei diritti soggettivi, e ferma
restando la disciplina di cui all'articolo 2 della legge 8
marzo 1985, n. 72, sono adottate con delibere dei consigli
di amministrazione degli istituti assunte con la
maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere
entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa
conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del
loro ricevimento".
- Per il titolo della legge n. 70/1975 si veda la nota
all'art. 5, comma 1, lettera d).
Nota all'art. 5, comma 1, lettera m):
Il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, reca: "Approvazione del
nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e
delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli
enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".