ART. 6.
(Composizione del comitato esecutivo).
1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"Il comitato esecutivo e presieduto dal presidente dell'Istituto ed e
composto, oltre che dal presidente e dai due vicepresidenti, dai
seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio
seno:
1) sei consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori
dipendenti;
2) due consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;
3) due consiglieri scelti per turni biennali tra i rappresentanti dei
lavoratori autonomi;
4) i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di
amministrazione".
Nota all'art. 6, comma 1:
Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 639/1970, come
modificato dalla presente legge, e il seguente:
"Art. 6. - Il comitato esecutivo e presieduto dal
presidente dell'Istituto ed e composto, oltre che dal
presidente e dai due vice-presidenti, dai seguenti membri
eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:
1) sei consiglieri scelti tra i rappresentanti dei
lavoratori dipendenti;
2) due consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori
di lavoro;
3) due consiglieri scelti per turni biennali tra i
rappresentanti dei lavoratori autonomi;
4) i rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al
consiglio di amministrazione.
I membri di cui ai precedenti numeri sono scelti dal
consiglio di amministrazione mediante votazione a scrutinio
segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti
il consiglio. Se necessario, le votazioni sono ripetute
fino a quando non sia stata raggiunta per tutti i membri la
prescritta maggioranza di voti".