ART. 7.
(Competenze del comitato esecutivo).
1. Il comitato esecutivo esercita i poteri di amministrazione
ordinaria e straordinaria, assumendo i provvedimenti di carattere
generale attinenti all'organizzazione ed al personale dell'Istituto.
2. Non e consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli
componenti del comitato esecutivo.
3. Il comitato esecutivo puo' delegare particolari funzioni ed
attribuzioni ad altri organi centrali e periferici, nonche' a
dirigenti dell'Istituto.
4. Il comitato esecutivo esercita inoltre tutte le attribuzioni ad
esso demandate da leggi e regolamenti e le funzioni che non siano
comprese nella sfera di competenza degli altri organi di
amministrazione dell'Istituto.