ART. 8.
(Procedure di controllo).
1. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1979, n. 639, e sostituito dal seguente:
"ART. 53. - 1. L'Istituto e sottoposto alla vigilanza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero
del tesoro, che esercitano le relative funzioni secondo le vigenti
disposizioni e nel rispetto dell'autonomia e delle finalita'
dell'Istituto.
2. I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali
adottati dal consiglio di amministrazione, nonche' gli atti non
espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono
immediatamente esecutivi e vengono trasmessi, ai sensi del comma 1,
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del
tesoro.
3. Le delibere con cui il consiglio di amministrazione definisce o
modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti
sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di
ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce, con
motivati rilievi, per il riesame del consiglio di amministrazione. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede
all'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica.
4. Per i rilievi riguardanti i vizi di leggittimita' devono essere
espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.
5. Trascorso il termine di sessanta giorni, le delibere non
restituite diventano esecutive. In caso di motivata richiesta di
chiarimenti, il decorso del termine e sospeso fino alla data in cui
sono forniti i chiarimenti richiesti.
6. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i
rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del
consiglio di amministrazione, sempreche' i rilievi mossi non
attengano a vizi di legittimita'.
7. I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli
previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive modificazioni ed integrazioni.
8. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla
gestione dell'Istituto con le modalita' previste dall'articolo 12
della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili e riferisce
al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attivita'
svolta nell'esercizio esaminato".
Nota all'art. 8, comma 7
Il testo dell'art. 29 della legge n. 70/1975 e il seguente:
"Art. 29 (Controllo sulle delibere degli enti). - Le
delibere con cui gli enti adottano o modificano il
regolamento organico, definiscono o modificano la
consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei
dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi,
sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al
Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero
del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le
delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare
gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale
in conformita' degli accordi sindacali approvati dal
Governo.
Per le delibere di cui al primo comma dell'articolo 25 e
richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei
servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai
sensi del comma precedente, anche al Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione
risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, si
concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la
restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da
parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti
vizi di legittimita' devono essere espressamente indicate
le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai
principi generali dell'ordinamento giuridico.
I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al
presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non
restituita diventa esecutiva.
Le delibere diventano comunque esecutive, qualora,
nonostante i rilievi, siano motivamente confermate con
nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente,
sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di
legittimita' e alla consistenza degli organici.
Nel caso di ripetute e gravi innosservanze da parte
dell'ente delle disposizioni contenute nel presente
articolo, il Ministero vigilante puo' procedere allo
scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente
stesso, se direttamente competente o, in caso diverso,
proporne lo scioglimento".
Nota all'art. 8, comma 8:
Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259
(Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria) e il seguente:
"Art. 12. - Il controllo previsto dell'art. 100 della
Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda
autonoma statale contribuisce con apporto al patrimonio in
capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di
garanzia finanziaria, e esercitato, anziche' nei modi
previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte
dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che
assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di
revisione".