ART. 8. (Procedure di controllo). 1. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1979, n. 639, e sostituito dal seguente: "ART. 53. - 1. L'Istituto e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, che esercitano le relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' dell'Istituto. 2. I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali adottati dal consiglio di amministrazione, nonche' gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi e vengono trasmessi, ai sensi del comma 1, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro. 3. Le delibere con cui il consiglio di amministrazione definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce, con motivati rilievi, per il riesame del consiglio di amministrazione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 4. Per i rilievi riguardanti i vizi di leggittimita' devono essere espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate. 5. Trascorso il termine di sessanta giorni, le delibere non restituite diventano esecutive. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine e sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti. 6. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del consiglio di amministrazione, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita'. 7. I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni. 8. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attivita' svolta nell'esercizio esaminato".
Nota all'art. 8, comma 7 Il testo dell'art. 29 della legge n. 70/1975 e il seguente: "Art. 29 (Controllo sulle delibere degli enti). - Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformita' degli accordi sindacali approvati dal Governo. Per le delibere di cui al primo comma dell'articolo 25 e richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, si concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimita' devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente. Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva. Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita' e alla consistenza degli organici. Nel caso di ripetute e gravi innosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante puo' procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente o, in caso diverso, proporne lo scioglimento". Nota all'art. 8, comma 8: Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) e il seguente: "Art. 12. - Il controllo previsto dell'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisce con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e esercitato, anziche' nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione".