ART. 9. (Controllo sui bilanci). 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi nonche' sulle note di variazione al bilancio di previsione, rinviando i bilanci medesimi e le note di variazione a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive. 2. I suddetti rilievi devono essere formulati, per i bilanci, entro sessanta giorni e, per le note di variazione, entro trenta giorni dalla data di ricezione. Trascorsi detti termini il bilancio di previsione e le note di variazione diventano esecutivi.