ART. 9.
(Controllo sui bilanci).
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, puo' formulare motivati rilievi sui bilanci
preventivi e su quelli consuntivi nonche' sulle note di variazione al
bilancio di previsione, rinviando i bilanci medesimi e le note di
variazione a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione
per le motivate decisioni definitive.
2. I suddetti rilievi devono essere formulati, per i bilanci, entro
sessanta giorni e, per le note di variazione, entro trenta giorni
dalla data di ricezione. Trascorsi detti termini il bilancio di
previsione e le note di variazione diventano esecutivi.