ART. 9. 
                       (Controllo sui bilanci). 
 
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, puo' formulare motivati rilievi  sui  bilanci
preventivi e su quelli consuntivi nonche' sulle note di variazione al
bilancio di previsione, rinviando i bilanci medesimi  e  le  note  di
variazione a nuovo esame da parte del  consiglio  di  amministrazione
per le motivate decisioni definitive. 
2. I suddetti rilievi devono essere formulati, per i  bilanci,  entro
sessanta giorni e, per le note di  variazione,  entro  trenta  giorni
dalla data di ricezione.  Trascorsi  detti  termini  il  bilancio  di
previsione e le note di variazione diventano esecutivi.