IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e di versamento di acconto delle imposte sui redditi, per la determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, in materia di termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, per la sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, per ampliare gli imponibili e contenere le elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti: a) fino a 6 milioni di lire, 10 per cento; b) oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento; c) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento; d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento; e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento; f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento; g) oltre 300 milioni di lire, 50 per cento.