Art. 3. 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1990,  quando   la   variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici  mesi
terminante al 31 agosto  di  ciascun  anno  supera  il  2  per  cento
rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento
allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare
integralmente  gli  effetti  dell'ulteriore  pressione  fiscale   non
rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione
integrale del drenaggio fiscale si provvedera' mediante l'adeguamento
degli scaglioni delle aliquote, delle  detrazioni  e  dei  limiti  di
reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2.  Entro  il  30  settembre  di  ciascun  anno,  con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione
percentuale di cui  al  comma  1  e  si  stabiliscono  i  conseguenti
adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle  detrazioni  e  dei
limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote  e  dei
limiti di reddito sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se  la
frazione non e' superiore  a  lire  50  mila  o  per  eccesso  se  e'
superiore. Il decreto ha effetto  per  l'anno  successivo.  Il  primo
decreto sara' emanato entro il 30 settembre 1989. 
  3. Nella legge  finanziaria  relativa  all'anno  per  il  quale  ha
effetto il decreto di cui  al  comma  2  si  fara'  fronte  all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto. 
  4. E' soppresso il comma 1 dell'articolo 7  della  legge  11  marzo
1988, n. 67.