Art. 4. 
 
  1. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone   giuridiche   e
dell'imposta locale sui redditi dovuti ai sensi della legge 23  marzo
1977, n. 97, e  successive  modificazioni,  e  del  decreto-legge  23
dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
febbraio 1978, n. 38, devono effettuarsi in due  rate  salvo  che  il
versamento da effettuare alla scadenza della prima  rata  non  superi
lire 100 mila. Il  40  per  cento  dell'acconto  dovuto  deve  essere
versato alla scadenza della prima rata  e  il  residuo  importo  alla
scadenza della seconda. Il versamento della prima  rata  deve  essere
effettuato nel termine per la presentazione della  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo di imposta  precedente,  fermo  rimanendo
per il versamento del residuo importo dell'acconto dovuto il  termine
previsto dalle disposizioni sopra citate; anche in  caso  di  omesso,
insufficiente o ritardato versamento della prima rata si applicano le
disposizoni degli articoli 9 e 92 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602  e  dell'articolo   1   del
decreto-legge   20   novembre   1981,   n.   661,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5. 
  2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la sopratassa per il
caso di omesso, insufficiente o ritardato  versamento  degli  acconti
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul
reddito delle persone giuridiche e dell'imposta  locale  sui  redditi
non si applicano: 
    a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate,  se
l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi  relativa  al
periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e  crediti  di
imposta e delle ritenute di acconto, e' di ammontare non superiore al
lire 100 mila per i contribuenti  soggetti  all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche nonche' a  lire  40  mila  per  i  contribuenti
soggetti all'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche  e  per
quelli soggetti all'imposta locale sui redditi; 
    b) in caso di  insufficiente  versamento  della  prima  rata,  se
l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento  della  somma  che
risulterebbe  dovuta  a  titolo   di   acconto   sulla   base   della
dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso; 
    c) in caso di omesso o  insufficiente  versamento  della  seconda
rata, se l'importo versato come prima rata o quello  complessivamente
versato non e' inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a  titolo
di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso. 
  3. Le eccedenze  di  imposta  risultanti  dalla  dichiarazione  dei
redditi possono essere computate in  diminuzione,  distintamente  per
ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata  dell'acconto
dovuto per il periodo di imposta successivo e,  per  il  residuo,  da
quello della seconda rata. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai
versamenti di acconto relativi al periodo di imposta  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Per i soggetti il cui
esercizio non coincide con l'anno solare le predette disposizioni  si
applicano dal medesimo  periodo  di  imposta  sempre  che  alla  data
suindicata non siano scaduti i termini  per  la  presentazione  della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.