Art. 2. 
 
1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i
problemi delle aree urbane, sentita la commissione interregionale  di
cui all'articolo 13 della legge 16 maggio  1970,  n.  281,  entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge  provvede
a determinare i criteri di valutazione del fabbisogno dei  parcheggi,
con particolare riguardo alle diverse tipologie e funzioni, anche  ai
fini dell'aggiornamento  degli  standards  urbanistici  relativamente
alle quantita' minime da destinare a spazi per parcheggi di cui  agli
articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro  dell'interno,  2  aprile  1968,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  97  del  16
aprile 1968. 
2. L'articolo 41-sexies della legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e'
sostituito dal seguente: 
"Art. 41-sexies . - 1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di
pertinenza  delle  costruzioni  stesse,  debbono   essere   riservati
appositi spazi per parcheggi in misura  non  inferiore  ad  un  metro
quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione". 
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge il Ministro per i problemi delle aree urbane, di  concerto  con
il Ministro del tesoro, definisce con decreto i criteri  di  prorita'
tra gli interventi ai fini dell'ammissione ai contributi  di  cui  ai
successivi articoli 4  e  7  e  alla  determinazione  della  relativa
misura, in rapporto alla tipologia di parcheggio. 
 
          Note all'art. 2:
             -   Il  testo  dell'art.  13  della  legge  n.  281/1970
          (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni  a
          statuto ordinario) e' il seguente:
             "Art.  13  (Commissione  interregionale). - I criteri di
          ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art.  9  e
          dei  contributi di cui all'art. 12 sono determinati sentita
          una  commissione  interregionale  composta  dai  presidenti
          delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale".
             -  Il testo degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 2 aprile
          1968 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza,
          di  distanza  fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
          destinati agli insediamenti  residenziali  e  produttivi  e
          spazi  pubblici  o  riservati alle attivita' collettive, al
          verde pubblico o a parcheggi da  osservare  ai  fini  della
          formazione   dei   nuovi   strumenti  urbanistici  o  della
          revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17  della
          legge 6 agosto 1967, n. 765) e' il seguente:
             "Art.  3  (Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli
          insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o  riservati
          alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi).
          - Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi  di
          cui  all'art.  17, penultimo comma, della legge n. 765 sono
          fissati in misura tale da  assicurare  per  ogni  abitante,
          insediato    o   da   insediare,   la   dotazione   minima,
          inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle
          attivita'  collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con
          esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.
             Tale  quantita'  complessiva va ripartita, di norma, nel
          modo appresso indicato:
               a)  mq  4,50  di  aree  per  l'istruzione: asili nido,
          scuole materne e scuole dell'obbligo;
               b)  mq 2 di aree per attrezzature di interesse comune:
          religiose, culturali,  sociali,  assistenziali,  sanitarie,
          amministrative,   per   pubblici   servizi   (uffici  P.T.,
          protezione civile, ecc.) ed altre;
               c)  mq 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco
          e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili  per
          tali  impianti  con  esclusione  di  fasce  verdi  lungo le
          strade;
               d)  mq  2,50  di  aree per parcheggi (in aggiunta alle
          superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n.
          765):  tali  aree  -  in  casi  speciali  - potranno essere
          distribuite su diversi livelli.
             Ai  fini  dell'osservanza  dei rapporti suindicati nella
          formazione degli  strumenti  urbanistici,  si  assume  che,
          salvo  diversa  dimostrazione, ad ogni abitante insediato o
          da insediare corrispondano mediamente 25 mq  di  superficie
          lorda  abitabile  (pari  a  circa  80  mc  vuoto per pieno)
          eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5  mq
          (pari  a  circa  20 mc vuota per pieno) per le destinazioni
          non specificamente residenziali  ma  strettamente  connesse
          con  le  residenze  (negozi  di  prima  necessita', servizi
          collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).
             Art.  4  (Quantita' minime di spazi pubblici o riservati
          alle attivita' collettive, a verde pubblico o  a  parcheggi
          da  osservare  in  rapporto  agli insediamenti residenziali
          nelle singole zone territoriali omogenee). -  La  quantita'
          minima  di  spazi  - definita al precedente articolo in via
          generale - e' soggetta, per le  diverse  zone  territoriali
          omogenee,  alle  articolazioni  e  variazioni come appresso
          stabilite  in  rapporto  alla  diversita'   di   situazioni
          obiettive:
              1.   Zone   A):   l'amministrazione  comunale,  qualora
          dimostri l'impossibilita' - per mancata  disponibilita'  di
          aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di
          salvaguardia delle caratteristiche, della  conformazione  e
          delle  funzioni  della  zona  stessa  -  di  raggiungere le
          quantita'  minime  di  cui  al  precedente  art.   3,  deve
          precisare  come  siano  altrimenti soddisfatti i fabbisogni
          dei relativi servizi ed attrezzature.
              2.  Zone  B):  quando sia dimostrata l'impossibilita' -
          detratti  i  fabbisogni  comunque  gia'  soddisfatti  -  di
          raggiungere  la  predetta quantita' minima di spazi su aree
          idonee, gli spazi stessi  vanno  reperiti  entro  i  limiti
          delle  disponibilita'  esistenti nelle adiacenze immediate,
          ovvero su aree  accessibili  tenendo  conto  dei  raggi  di
          influenza delle singole attrezzature e della organizzazione
          dei trasporti pubblici.
             Le  aree  che  vanno  destinate  agli  spazi  di  cui al
          precedente art. 3 nell'ambito delle zone A ) e  B)  saranno
          computate,  ai  fini  della  determinazione delle quantita'
          minime prescritte dallo stesso articolo, in  misura  doppia
          di quella effettiva.
              3.  Zone  C):  deve  essere assicurata integralmente la
          quantita' minima di spazi di cui all'art. 3.
             Nei  comuni  per  i  quali la popolazione prevista dagli
          strumenti urbanistici non superi i diecimila  abitanti,  la
          predetta quantita' minima di spazio e' fissata in mq 12 dei
          quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche  di  cui
          alla  lettera  a)  dell'art.  3.  La stessa disposizione di
          applica  agli  insediamenti  residenziali  in  comuni   con
          popolazione   prevista  superiore  ai  diecimila  abitanti,
          quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i  quali
          la densita' fondiaria non superi 1 mc/mq.
             Quando  le  zone C) siano contigue o in diretto rapporto
          visuale con particolari connotati naturali  del  territorio
          (quali   coste   marine,   laghi,   lagune,  corsi  d'acqua
          importanti; nonche' singolarita'  orografiche  di  rilievo)
          ovvero     con     preesistenze    storico-artistiche    ed
          archeologiche, la quantita' minima  di  spazio  di  cui  al
          punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale
          disposizione non si applica quando le zone  siano  contigue
          ad attrezzature portuali di interesse nazionale.
              4. Zone E): la quantita' minima e' stabilita in mq 6 da
          riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi
          di cui alle lettere a ) e b) del precedente art. 3.
              5.  Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di
          interesse generale - quando risulti l'esigenza di prevedere
          le  attrezzature stesse - debbono essere previsti in misura
          non inferiore a quella appresso indicata in  rapporto  alla
          popolazione del territorio servito:
               1,5  mq/abitante  per  attrezzature  per  l'istruzione
          superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);
               1   mq/abitante   per  le  attrezzature  sanitarie  ed
          ospedaliere;
               15   mq/abitante   per  i  parchi  pubblici  urbani  e
          territoriali.
             Art.  5  (Rapporti  massimi tra gli spazi destinati agli
          insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle
          attivita'  collettive, a verde pubblico o a parcheggi). - I
          rapporti massimi di cui all'art.  17 della  legge  n.  765,
          per   gli   insediamenti  produttivi,  sono  definiti  come
          appresso:
              1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad
          essi assimilabili compresi nelle zone D) la  superficie  da
          destinare   a  spazi  pubblici  o  destinata  ad  attivita'
          collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi
          viarie)  non  puo'  essere  inferiore  al  10%  dell'intera
          superficie destinata a tali insediamenti;
             2)  nei  nuovi  insediamenti  di carattere commerciale e
          direzionale, a 100 mq di superficie lorda di  pavimento  di
          edifici previsti, deve corrispondere la quantita' minima di
          80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui  almeno  la
          meta'  destinata  a  parcheggi (in aggiunta a quelli di cui
          all'art. 18 della legge n. 765);  tale  quantita',  per  le
          zone A ) e B) e' ridotta alla meta', purche' siano previste
          adeguate attrezzature integrative.
             Art. 6 (Mancanza di aree disponibili). - I comuni che si
          trovano   nell'impossibilita',   per   mancanza   di   aree
          disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite
          per le varie  zone  territoriali  omogenee  dai  precedenti
          articoli  3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilita'
          anche agli effetti dell'art. 3, lett. d) e dell'art.  5, n.
          2, della legge n. 765".
             - La legge n. 1150/1942 e' la legge urbanistica.