Art. 3. 
 
1. Le regioni, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individuano i comuni, con esclusione di quelli di cui
al Titolo II, i quali, sulla base di una preventiva  valutazione  del
fabbisogno e tenendo conto del piano urbano del traffico, nonche' del
decreto  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  2,  sono  tenuti  alla
realizzazione del programma urbano dei parcheggi. Tale programma deve
tra l'altro indicare  le  localizzazioni  ed  i  dimensionamenti,  le
priorita' di intervento ed i tempi di  attuazione,  privilegiando  le
realizzazioni volte  a  favorire  il  decongestionamento  dei  centri
urbani   mediante   la    creazione    di    parcheggi    finalizzati
all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e  dotati  anche
di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonche'  le  disposizioni
necessarie  per  la  regolamentazione  della  circolazione  e   dello
stanziamento dei veicoli nelle aree urbane. 
2. Il programma, corredato delle previsioni economiche e finanziarie,
e' adottato dal  comune  entro  60  giorni  dalla  comunicazione  del
provvedimento di cui al comma 1 ed e' trasmesso, entro  i  successivi
30 giorni, alla regione. La regione,  entro  30  giorni,  approva  il
programma. La mancata deliberazione  di  rigetto  dalla  regione  nel
termine di 30 giorni  equivale  ad  approvazione  del  programma.  Il
silenzio-approvazione e' attestato dal Sindaco entro 10 giorni  dalla
sua formazione. 
3. Per l'ammissione ai contributi previsti dall'articolo 4  i  comuni
comunicano  annualmente  alla  regione  l'elenco  degli   interventi,
compresi nel programma, che verranno attivati precisando per ciascuna
opera che si intenda realizzare: 
 a) il regime giuridico prescelto per la realizzazione  dell'opera  e
per la gestione del servizio,  anche  con  riferimento  all'eventuale
trasferimento dei diritti di cui  all'articolo  952,  commi  primo  e
secondo, del codice civile; 
 b) i tempi previsti per la  progettazione  esecutiva,  la  eventuale
concessione, la  messa  a  disposizione  delle  aree  necessarie,  la
esecuzione dei lavori; 
 c) il piano economico-finanziario per la realizzazione dell'opera  e
per la gestione del servizio; 
 d) tempi e modalita' per la verifica dello stato di attuazione; 
 e)  le  misure  organizzative  di  coordinamento  previste   e,   in
particolare, le intese, le convenzioni e  gli  accordi  attuativi  da
concludersi tra i soggetti interessati; 
 f) la misura dell'eventuale  contributo  richiesto  ai  sensi  della
presente legge. 
4. Per gli anni successivi al  primo  l'elenco  degli  interventi  e'
comunicato alla regione entro il 31 gennaio. 
5. La regione trasmette annualmente al Ministro per i problemi  delle
aree  urbane  l'elenco  degli  interventi   comunali   indicando   le
priorita'. Per gli anni successivi al  primo  la  trasmissione  degli
atti dovra' avvenire entro il 28 febbraio di ciascun anno. 
6. Esaurita la procedura di cui ai precedenti  commi,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, o, per sua  delega,  il  Ministro  per  i
problemi delle aree urbane, entro  60  giorni  dall'approvazione  del
programma, su parere, da esprimersi entro 30 giorni dalla  richiesta,
della commissione interregionale di cui all'articolo 13  della  legge
16 maggio 1970, n. 281, determina con decreto,  di  concerto  con  il
Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da  ammettere
ai contributi previsti dall'articolo 4. Decorsi i 30 giorni  previsti
senza che la commissione abbia espresso parere,  i  Ministri  possono
procedere direttamente all'emanazione del decreto. 
7. Il programma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto
con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce
variante degli strumenti stessi. L'atto di approvazione del programma
costituisce altresi' dichiarazione di pubblica utilita',  urgenza  ed
indifferibilita' delle opere da realizzare. 
8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni di  cui  al  comma  1
trasmettono alla regione e al Ministro  per  i  problemi  delle  aree
urbane una relazione dettagliata  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali
proposte di modifica del programma.  Per  tali  proposte  valgono  le
norme di cui ai precedenti commi. 
 
          Note all'art. 3:
             -  Il  testo  dell'art.  952  del  codice  civile  e' il
          seguente:
             "Art. 952 (Costituzione del diritto di superficie). - Il
          proprietario puo' costituire il diritto di fare e mantenere
          al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che
          ne acquista la proprieta'.
             Del  pari  puo' alienare la proprieta' della costruzione
          gia' esistente, separatamente dalla proprieta' del  suolo".
             -  Per  il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 di
          veda la precedente nota all'art. 2.