ART. 4. 
 
1. L'ammissione ai contributi e' disposta annualmente dal  Presidente
del Consiglio dei ministri o, per sua  delega,  dal  ministro  per  i
problemi delle aree urbane tenendo conto delle opere programmate  dai
comuni per l'anno di emanazione e del rispetto dei tempi indicati nel
programma  per  la  realizzazione  degli   interventi,   secondo   le
risultanze della relazione di cui al comma 8 dell'articolo 3. Per gli
anni successivi al primo il decreto di ammissione  ai  contributi  e'
emanato entro il 31 marzo. 
2.  Il  contributo,  commisurato  alla  spesa   massima   ammissibile
determinata sulla base di costi standard individuati annualmente  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua  delega,
dal Ministro per i problemi delle aree  urbane  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, puo' essere corrisposto alternativamente: 
 a) in misura non superiore al 90 per cento del  tasso  di  interesse
dei finanziamenti contratti e, comunque, al 90 per cento del tasso di
riferimento stabilito per  le  operazioni  di  credito  fondiario  ed
edilizio; 
 b) in misura pari al 4,20 per cento, per  ogni  semestre  e  per  la
durata di 15 anni, della spesa massima ammissibile. 
3. Per la concessione dei contributi previsti dal  presente  articolo
e' autorizzato  il  limite  di  impegno  quindicennale  di  lire  100
miliardi per il 1989 e di lire 50 miliardi per il 1990. 
4. L'ammissione e' disposta nell'ambito di un volume massimo di mutui
di lire 1.000 miliardi per il 1989 e di  lire  500  miliardi  per  il
1990. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo
negli anni successivi. 
5. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai  comuni
i mutui occorrenti  per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente titolo nella misura massima del 50 per cento dei  limiti  di
mutuo di cui al comma 4. Con decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di
concerto col Ministro per i problemi delle aree urbane,  la  suddetta
percentuale puo' essere modificata in relazione all'effettivo ricorso
al credito effettuato presso gli istituti di cui al comma 6. 
6. Le opere e gli interventi di cui  all'articolo  3  possono  essere
realizzati con mutui concessi  da  istituti  di  credito  speciale  o
sezioni autonome autorizzate nonche' da istituti di credito esteri. 
7. Il comune, se l'opera viene realizzata su area di sua  proprieta',
e' autorizzato ad intervenire all'atto di  stipula  del  mutuo  quale
terzo datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o
comunque a costituire a favore del mutuatario diritto di  superficie,
sul quale quest'ultimo potra' iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo. 
8. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi dei  mutui
sono garantiti dallo Stato.