ART. 5. 
 
1. Per l'attuazione del piano il  comune  interessato  provvede  alla
progettazione ed alla esecuzione dei lavori,  nonche'  alla  gestione
del servizio direttamente ovvero mediante concessione di  costruzione
e gestione con affidamento a societa', imprese di  costruzione  anche
cooperative, loro consorzi. Per le opere da ammettere  ai  contributi
previsti dall'articolo 4, la concessione e' subordinata alla  stipula
di una convenzione redatta secondo gli  schemi-tipo  predisposti  dal
Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro
del tesoro e diretta, tra l'altro, a garantire l'equilibrio economico
della gestione. A tale  fine  il  comune  e'  tenuto  ad  inviare  al
Ministro  per  i  problemi  delle  aree  urbane  copia  dell'atto  di
concessione e della convenzione stipulata. 
2. La concessione avra' una durata non superiore  a  novanta  anni  e
potra' prevedere la costituzione di diritti di superficie su parte  o
sull'intera area.