ART. 5. 1. Per l'attuazione del piano il comune interessato provvede alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, nonche' alla gestione del servizio direttamente ovvero mediante concessione di costruzione e gestione con affidamento a societa', imprese di costruzione anche cooperative, loro consorzi. Per le opere da ammettere ai contributi previsti dall'articolo 4, la concessione e' subordinata alla stipula di una convenzione redatta secondo gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del tesoro e diretta, tra l'altro, a garantire l'equilibrio economico della gestione. A tale fine il comune e' tenuto ad inviare al Ministro per i problemi delle aree urbane copia dell'atto di concessione e della convenzione stipulata. 2. La concessione avra' una durata non superiore a novanta anni e potra' prevedere la costituzione di diritti di superficie su parte o sull'intera area.