Art. 2
DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita' di
chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno
una capacita' motoria ridotta o impedita in forma permanente o
temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e
sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l'orientamento e la riconoscibilita' dei luoghi e delle fonti di
pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli
ipovedenti e per i sordi.
B) Per unita' ambientale si intende uno spazio elementare e definito,
idoneo a consentire lo svolgimento di attivita' compatibili tra loro.
C) Per unita' immobiliare si intende una unita' ambientale
suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unita'
ambientali funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo
godimento.
D) Per edificio si intende una unita' immobiliare dotata di autonomia
funzionale, ovvero un insieme autonomo di unita' immobiliari
funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.
E) Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unita'
ambientali che servono o che connettono funzionalmente piu' unita'
immobiliari.
F) Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche
se coperti, di pertinenza dell'edificio o di piu' edifici ed in
particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la
viabilita' pubblica o di uso pubblico.
G) Per accessibilita' si intende la possibilita', anche per persone
con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale, di raggiungere
l'edificio e le sue singole unita' immobiliari e ambientali, di
entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni
di adeguata sicurezza e autonomia.
H) Per la visitabilita' si intende la possibilita', anche da parte di
persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale, di
accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di
ogni unita' immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di
soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro,
servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la
funzione ivi svolta.
I) Per adattabilita' si intende la possibilita' di modificare nel
tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo
completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con
ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale.
L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di
intervento definita al titolo IV art. 31 lettera d) della legge n.
457 del 5.8.1978
M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a
rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del
presente decreto.
N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989 n 13 e successive
modificazioni.