Art. 7. Organizzazione del Consiglio 1. Il Consiglio di presidenza, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di segreteria nonche' dell'Ufficio Studi e Documentazione, dotati di strutture e di personale adeguati. 2. Il Consiglio acquisisce ogni informazione necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e provvede all'informatizzazione dei propri servizi ed uffici di supporto, con l'integrazione e l'accesso a tutti gli altri sistemi informativi esistenti nella Corte. 3. Il Consiglio di presidenza stabilisce le competenze proprie di entrambi gli Uffici e le forme di coordinamento con le funzioni del Segretariato generale o di altre articolazioni organizzative della Corte. 4. In ogni caso, spetta all'Ufficio di Segreteria di: a) assistere, ove richiesto, il Consiglio e le Commissioni nella programmazione e nello svolgimento dei lavori; b) curare gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle adunanze del Consiglio; c) curare la diffusione dei deliberati del Consiglio anche avvalendosi, su richiesta del Consiglio medesimo, dell'Ufficio Stampa della Corte. 5. L'Ufficio studi e documentazione segue lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nonche' il contenzioso relativo agli atti del Consiglio. Cura la formulazione dei pareri e lo studio di particolari problemi su richiesta delle competenti Commissioni o del Consiglio; effettua il monitoraggio delle iniziative legislative concernenti la Corte dei conti; provvede alla ricerca e alla raccolta sistematica di materiale di interesse del Consiglio. 6. Ciascun componente, oltre il necessario supporto tecnico e logistico, puo' avvalersi, qualora ne faccia richiesta, di un impiegato, anche a tempo pieno, individuato d'intesa con il segretario generale, per l'espletamento delle proprie funzioni consiliari.