Art. 7.
                    Organizzazione del Consiglio
  1.  Il  Consiglio  di  presidenza,  per  l'espletamento  delle  sue
funzioni,  si  avvale dell'Ufficio di segreteria nonche' dell'Ufficio
Studi e Documentazione, dotati di strutture e di personale adeguati.
  2.  Il  Consiglio  acquisisce  ogni  informazione necessaria per lo
svolgimento  delle  proprie funzioni e provvede all'informatizzazione
dei  propri  servizi  ed  uffici  di  supporto,  con l'integrazione e
l'accesso  a  tutti  gli  altri  sistemi  informativi esistenti nella
Corte.
  3.  Il  Consiglio di presidenza stabilisce le competenze proprie di
entrambi  gli  Uffici e le forme di coordinamento con le funzioni del
Segretariato  generale  o  di altre articolazioni organizzative della
Corte.
  4. In ogni caso, spetta all'Ufficio di Segreteria di:
    a)  assistere, ove richiesto, il Consiglio e le Commissioni nella
programmazione e nello svolgimento dei lavori;
    b) curare gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle adunanze
del Consiglio;
    c)  curare  la  diffusione  dei  deliberati  del  Consiglio anche
avvalendosi, su richiesta del Consiglio medesimo, dell'Ufficio Stampa
della Corte.
  5.  L'Ufficio  studi  e  documentazione  segue  lo  svolgimento dei
procedimenti  disciplinari  nonche' il contenzioso relativo agli atti
del  Consiglio.  Cura  la  formulazione  dei  pareri  e  lo studio di
particolari  problemi su richiesta delle competenti Commissioni o del
Consiglio;  effettua  il  monitoraggio  delle  iniziative legislative
concernenti la Corte dei conti; provvede alla ricerca e alla raccolta
sistematica di materiale di interesse del Consiglio.
  6.  Ciascun  componente,  oltre  il  necessario  supporto tecnico e
logistico,  puo'  avvalersi,  qualora  ne  faccia  richiesta,  di  un
impiegato,   anche   a  tempo  pieno,  individuato  d'intesa  con  il
segretario   generale,  per  l'espletamento  delle  proprie  funzioni
consiliari.