Art. 3. Integrazione degli interventi 1. Allo scopo di facilitare l'integrazione e il coordinamento degli interventi e delle relative risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 nel quadro della collaborazione multiregionale, nazionale e comunitaria e nel confronto con le parti sociali, il ministero della pubblica istruzione promuove, entro il 31 marzo di ogni anno, una conferenza dei servizi a livello nazionale, alla quale partecipano i rappresentanti della conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'UPI e dell'ANCI, del ministero del lavoro e della previdenza sociale, del ministero dello sviluppo economico, del ministero dell'universita' e della ricerca, delle altre amministrazioni interessate e delle parti sociali. 2. Ai fini di cui al presente articolo, il Comitato nazionale per l'IFTS di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 2, e' integrato con un rappresentate del Ministero per lo sviluppo economico ed un rappresentante del coordinamento tecnico delle regioni per l'istruzione e la formazione.