Art. 3.

                    Integrazione degli interventi

  1. Allo scopo di facilitare l'integrazione e il coordinamento degli
interventi e delle relative risorse destinate al raggiungimento degli
obiettivi   di   cui  all'art.  1  nel  quadro  della  collaborazione
multiregionale,  nazionale e comunitaria e nel confronto con le parti
sociali,  il  ministero  della pubblica istruzione promuove, entro il
31 marzo   di  ogni  anno,  una  conferenza  dei  servizi  a  livello
nazionale,  alla  quale partecipano i rappresentanti della conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'UPI
e dell'ANCI, del ministero del lavoro e della previdenza sociale, del
ministero  dello sviluppo economico, del ministero dell'universita' e
della  ricerca, delle altre amministrazioni interessate e delle parti
sociali.
  2.  Ai  fini di cui al presente articolo, il Comitato nazionale per
l'IFTS di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 2, e'
integrato   con  un  rappresentate  del  Ministero  per  lo  sviluppo
economico  ed  un  rappresentante  del  coordinamento  tecnico  delle
regioni per l'istruzione e la formazione.