Art. 4.

                    Caratteristiche dei percorsi

  1.  I  percorsi  riferiti  all'offerta formativa di cui all'art. 2,
comma 1, lettere a) e b) hanno le seguenti caratteristiche comuni:
    a) sono progettati e organizzati in relazione all'esigenza di:
      1  assicurare  un'offerta  rispondente  a  fabbisogni formativi
differenziati secondo criteri di flessibilita' e modularita';
      2  consentire  percorsi formativi personalizzati per giovani ed
adulti   in  eta'  lavorativa,  con  il  riconoscimento  dei  crediti
formativi  acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata
del percorso individuale;
      3 favorire la partecipazione anche degli adulti occupati;
    b) rispondono,  in  relazione alle figure adottate con il decreto
di  cui  al  comma 3,  al  raggiungimento,  a  livello  nazionale, di
omogenei  livelli  qualitativi  e  di  spendibilita' delle competenze
acquisite   in   esito   al  percorso  formativo,  anche  nell'ambito
dell'Unione europea.
  2.  I  percorsi  di  cui  al  comma 1  rispondono a standard minimi
riferiti ai seguenti criteri:
    a) ciascun  semestre,  in cui i percorsi si articolano, comprende
ore  di  attivita'  teorica,  pratica  e  di  laboratorio.  Gli stage
aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30% della
durata  del  monte  ore  complessivo,  possono  essere  svolti  anche
all'estero;
    b) i  percorsi  possono non coincidere con le scansioni temporali
dell'anno  scolastico.  Per  i  lavoratori  occupati,  il  monte  ore
complessivo  puo'  essere  congruamente distribuito in modo da tenere
conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle
modalita' di svolgimento;
    c) i  curricoli  dei  percorsi  fanno  riferimento  a  competenze
comuni,  linguistiche,  scientifiche  e  tecnologiche,  giuridiche ed
economiche,  organizzative, comunicative e relazionali, di differente
livello,  nonche'  a  competenze tecnico-professionali riguardanti la
specifica  figura  di  tecnico superiore, declinati in relazione agli
indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;
    d) i percorsi sono strutturati in moduli e unita' capitalizzabili
intese  come  insieme  di  competenze,  autonomamente  significativo,
riconoscibile  dal  mondo  del  lavoro  come componente di specifiche
professionalita'   ed   identificabile  quale  risultato  atteso  del
percorso formativo;
    e) i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro
con  una  specifica esperienza professionale maturata nel settore per
almeno cinque anni;
    f) i  percorsi  sono  accompagnati  da  misure  a  supporto della
frequenza  e  del conseguimento dei crediti formativi riconoscibili a
norma  dell'art.  5,  delle  certificazioni  intermedie e finali e di
inserimento professionale;
    g) la  conduzione  scientifica di ciascun percorso e' affidata ad
un  comitato  di  progetto,  composto dai rappresentanti dei soggetti
formativi  che  partecipano  alla costituzione degli istituti tecnici
superiori  di cui al capo II ovvero alla progettazione e gestione dei
percorsi di cui al capo III;
    h) contengono    i   riferimenti   alla   classificazione   delle
professioni  relative  ai  tecnici  intermedi  adottata dall'Istituto
nazionale  di  statistica  e  agli  indicatori  di  livello  previsti
dall'Unione  europea  per favorire la circolazione dei titoli e delle
qualifiche   in   ambito   comunitario.  Allo  stato  attuale  si  fa
riferimento al quarto livello della classificazione comunitaria delle
certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE.
  3. Con decreto adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge
n.  144/1999  sono  determinati i diplomi di tecnico superiore di cui
all'art.  7,  comma 1,  e  i  certificati di specializzazione tecnica
superiore  di cui all'art. 9, comma 1, con l'indicazione delle figure
che  costituiscono il riferimento a livello nazionale dei percorsi di
cui  al  comma 1  e  dei relativi standard delle competenze di cui al
comma 2,  lettera c), da considerare anche ai fini di quanto previsto
dall'art. 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.