Art. 4. Caratteristiche dei percorsi 1. I percorsi riferiti all'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) hanno le seguenti caratteristiche comuni: a) sono progettati e organizzati in relazione all'esigenza di: 1 assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilita' e modularita'; 2 consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti in eta' lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale; 3 favorire la partecipazione anche degli adulti occupati; b) rispondono, in relazione alle figure adottate con il decreto di cui al comma 3, al raggiungimento, a livello nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilita' delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea. 2. I percorsi di cui al comma 1 rispondono a standard minimi riferiti ai seguenti criteri: a) ciascun semestre, in cui i percorsi si articolano, comprende ore di attivita' teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all'estero; b) i percorsi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo puo' essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalita' di svolgimento; c) i curricoli dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di differente livello, nonche' a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche; d) i percorsi sono strutturati in moduli e unita' capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalita' ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo; e) i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni; f) i percorsi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti formativi riconoscibili a norma dell'art. 5, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale; g) la conduzione scientifica di ciascun percorso e' affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II ovvero alla progettazione e gestione dei percorsi di cui al capo III; h) contengono i riferimenti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica e agli indicatori di livello previsti dall'Unione europea per favorire la circolazione dei titoli e delle qualifiche in ambito comunitario. Allo stato attuale si fa riferimento al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE. 3. Con decreto adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge n. 144/1999 sono determinati i diplomi di tecnico superiore di cui all'art. 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 9, comma 1, con l'indicazione delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale dei percorsi di cui al comma 1 e dei relativi standard delle competenze di cui al comma 2, lettera c), da considerare anche ai fini di quanto previsto dall'art. 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.