Art. 5.

        Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi

  1.  Nel  quadro  dell'apprendimento  permanente  per tutto il corso
della  vita, la certificazione dei percorsi realizzati dagli istituti
tecnici superiori di cui al capo II e dei percorsi di cui al capo III
e'  determinata  sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono
l'integrazione  dei  sistemi  di  istruzione  e  formazione a livello
post-secondario  e  facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei
rispettivi percorsi e titoli.
  2.  Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente
decreto  si  intende  l'insieme  di  competenze,  esito  del percorso
formativo  che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso
ulteriore  di  formazione  o di lavoro. Al riconoscimento del credito
formativo  acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato,
tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.
  3. Il riconoscimento dei crediti opera:
    a) al momento dell'accesso ai percorsi;
    b) all'interno  dei percorsi, allo scopo di abbreviare i percorsi
e  facilitare  gli  eventuali  passaggi  ad altri percorsi realizzati
nell'ambito del Sistema di cui all'art. 1, comma 1;
    c) all'esterno   dei   percorsi   al   fine   di   facilitare  il
riconoscimento  totale o parziale delle competenze acquisite da parte
del  mondo  del  lavoro,  delle universita' nella loro autonomia e di
altri sistemi formativi.
  4. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito
ai  percorsi  di  cui  al  presente  decreto  come  crediti formativi
universitari  nell'ambito  della  laurea  triennale,  da  parte delle
universita'  che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione
dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'art. 4 del
decreto del ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007.
  5. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 3, lettera c),
del  presente  art.  da  parte  delle  accademie,  gli  istituti  e i
conservatori  previsti  dalla  legge  21 dicembre  1999,  n.  508, si
applicano  le  norme contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
  6.  Per  quanto  riguarda  i  crediti  utili  ai  fini dell'accesso
all'esame  di  Stato  per  le  professioni  di agrotecnico, geometra,
perito  agrario  e  perito  industriale,  si  fa riferimento a quanto
previsto  dal  decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, art. 55, comma 3.
  7.  I  diplomi di tecnico superiore di cui all'art. 7, comma 1, e i
certificati  di specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 9,
comma 1,  lettera a)  costituiscono  titolo per l'accesso ai pubblici
concorsi.