Art. 2. Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza 1. La riservatezza dei dati e dei documenti informatici scambiati nell'ambito del SAC viene garantita dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformita' alle regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1- bis, del Codice. 2. I dati personali e sensibili sono trattati in conformita' alla disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed, in particolare, dall'art. 34, comma 1, lettera h). I dati sensibili, cosi' come individuati ai fini del trattamento dei dati delle ricette recanti prestazioni specialistiche o farmaceutiche di cui all'art. 50 della legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, sono trattati secondo le specifiche di cui al decreto 27 luglio 2005 recante «Applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 26.