Art. 2.
           Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza

  1.  La  riservatezza dei dati e dei documenti informatici scambiati
nell'ambito  del  SAC  viene  garantita  dalle procedure di sicurezza
relative  al  software  e  ai servizi telematici, in conformita' alle
regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1- bis, del Codice.
  2.  I  dati personali e sensibili sono trattati in conformita' alla
disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed,
in  particolare, dall'art. 34, comma 1, lettera h). I dati sensibili,
cosi' come individuati ai fini del trattamento dei dati delle ricette
recanti prestazioni specialistiche o farmaceutiche di cui all'art. 50
della  legge  n.  326  del  2003,  e  successive  modificazioni, sono
trattati  secondo  le  specifiche  di  cui  al decreto 27 luglio 2005
recante  «Applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art.
50  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 26.