Art. 2. 
               (Autonomia dei comuni e delle province) 
1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. 
2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la  propria  comunita',
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 
3. La provincia, ente locale intermedio fra comune  e  regione,  cura
gli interessi e promuove lo sviluppo della comunita' provinciale. 
4. I comuni e le province hanno  autonomia  statutaria  ed  autonomia
finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza
pubblica. 
5. I  comuni  e  le  province  sono  titolari  di  funzioni  proprie.
Esercitano, altresi',  secondo  le  leggi  statali  e  regionali,  le
funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione.