Art. 10.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2; d.l.
1 aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1 giugno 1988, n. 176, art. 2- bis).
Servizio centrale antidroga
1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in
materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e
di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, gia' istituito
nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi
dell'articolo 35 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella
prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti
con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche
dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale
(OIPC-Interpol), nonche' con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi
esteri operanti in Italia.
3. Il Servizio cura, altresi', i rapporti con gli organismi
internazionali interessati alla coperazione nelle attivita' di
polizia antidroga.
4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga
e' equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al
periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di
appartenenza.
5. Per le attivita' del Servizio centrale antidroga, nonche' per
gli oneri di cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di
cui all'articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio
1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 35 della legge n. 121/1981 (Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)
e' il seguente:
"Art. 35 (Soppressione dell'Ufficio antidroga). - Fermi
restando i compiti del Ministro dell'interno in materia di
coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia,
di cui all'art. 6 della presente legge, e' abrogato l'art.
7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
I compiti e le attribuzioni gia' conferite all'ufficio
di cui all'art. 7 della legge citata nel comma precedente
sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza,
presso il quale e' istituito un apposito servizio della
Direzione centrale della polizia criminale, in cui
confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni
dell'ufficio stesso".
- Il testo originario dell'art. 25, comma 2, della legge
n. 162/1990, corrispondente al comma 5 del presente
articolo, e' il seguente: "2. per il primo triennio dalla
data di entrata in vigore della presente legge, per le
attivita' del Servizio centrale antidroga nonche' per gli
oneri di cui all'art. 84-quinquies della legge 22 dicembre
1975, n. 685, e per l'avvio del potenziamento di cui
all'art. 84-sexies, comma 2, della stessa legge, entrambi
inseriti dal comma 1 del presente articolo, sono stanziati
6.800 milioni di lire in ragione d'anno".