Art. 10. 
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2;  d.l.
   1› aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
   1› giugno 1988, n. 176, art. 2- bis). 
                      Servizio centrale antidroga 
  1. Per  l'attuazione  dei  compiti  del  Ministro  dell'interno  in
materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e
di alta direzione dei servizi di polizia  per  la  prevenzione  e  la
repressione  del  traffico  illecito  di  sostanze   stupefacenti   o
psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga,  gia'  istituito
nell'ambito  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  ai  sensi
dell'articolo 35 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 
  2. Ai  fini  della  necessaria  cooperazione  internazionale  nella
prevenzione  e  repressione  del  traffico   illecito   di   sostanze
stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti
con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi  anche
dell'Organizzazione   internazionale    della    polizia    criminale
(OIPC-Interpol), nonche' con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi
esteri operanti in Italia. 
  3. Il  Servizio  cura,  altresi',  i  rapporti  con  gli  organismi
internazionali  interessati  alla  coperazione  nelle  attivita'   di
polizia antidroga. 
  4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale  antidroga
e' equivalente,  agli  effetti  dello  sviluppo  della  carriera,  al
periodo  di  comando,  nei  rispettivi  gradi,  presso  i  Corpi   di
appartenenza. 
  5. Per le attivita' del Servizio centrale  antidroga,  nonche'  per
gli oneri di cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento  di
cui all'articolo 101,  comma  2,  sono  stanziati,  per  il  triennio
1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d'anno. 
 
          Note all'art. 10:
             -  Il  testo dell'art. 35 della legge n. 121/1981 (Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza)
          e' il seguente:
             "Art.  35 (Soppressione dell'Ufficio antidroga). - Fermi
          restando i compiti del Ministro dell'interno in materia  di
          coordinamento  e  di pianificazione delle forze di polizia,
          di cui all'art. 6 della presente legge, e' abrogato  l'art.
          7 della legge 22 dicembre 1975, n.  685.
             I  compiti  e le attribuzioni gia' conferite all'ufficio
          di cui all'art. 7 della legge citata nel  comma  precedente
          sono  attribuiti  al dipartimento della pubblica sicurezza,
          presso il quale e' istituito  un  apposito  servizio  della
          Direzione   centrale   della   polizia  criminale,  in  cui
          confluiscono il personale,  le  strutture  e  le  dotazioni
          dell'ufficio stesso".
             - Il testo originario dell'art. 25, comma 2, della legge
          n.   162/1990,  corrispondente  al  comma  5  del  presente
          articolo,  e'  il seguente: "2. per il primo triennio dalla
          data di entrata in vigore  della  presente  legge,  per  le
          attivita'  del  Servizio centrale antidroga nonche' per gli
          oneri di cui all'art. 84-quinquies della legge 22  dicembre
          1975,  n.  685,  e  per  l'avvio  del  potenziamento di cui
          all'art. 84-sexies, comma 2, della stessa  legge,  entrambi
          inseriti  dal comma 1 del presente articolo, sono stanziati
          6.800 milioni di lire in ragione d'anno".