Art. 10. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2; d.l. 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, art. 2- bis). Servizio centrale antidroga 1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, gia' istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol), nonche' con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia. 3. Il Servizio cura, altresi', i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla coperazione nelle attivita' di polizia antidroga. 4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga e' equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza. 5. Per le attivita' del Servizio centrale antidroga, nonche' per gli oneri di cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 35 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e' il seguente: "Art. 35 (Soppressione dell'Ufficio antidroga). - Fermi restando i compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia, di cui all'art. 6 della presente legge, e' abrogato l'art. 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685. I compiti e le attribuzioni gia' conferite all'ufficio di cui all'art. 7 della legge citata nel comma precedente sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale e' istituito un apposito servizio della Direzione centrale della polizia criminale, in cui confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni dell'ufficio stesso". - Il testo originario dell'art. 25, comma 2, della legge n. 162/1990, corrispondente al comma 5 del presente articolo, e' il seguente: "2. per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le attivita' del Servizio centrale antidroga nonche' per gli oneri di cui all'art. 84-quinquies della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e per l'avvio del potenziamento di cui all'art. 84-sexies, comma 2, della stessa legge, entrambi inseriti dal comma 1 del presente articolo, sono stanziati 6.800 milioni di lire in ragione d'anno".