Art. 11. 
           (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1) 
                      Uffici antidroga all'estero 
  1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo'  destinare,  fuori
del territorio nazionale, secondo quanto disposto  dall'articolo  168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e
successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale
antidroga, che operera' presso le rappresentanze diplomatiche  e  gli
uffici consolari in  qualita'  di  esperti,  per  lo  svolgimento  di
attivita' di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista
della promozione della cooperazione contro il traffico della droga. 
  2. A tali  fini  il  contingente  previsto  dall'articolo  168  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  e'
aumentato di una quota di venti unita', riservata  agli  esperti  del
Servizio centrale antidroga. 
  3. Per l'assolvimento dei compiti  di  cooperazione  internazionale
nella prevenzione e repressione del  traffico  illecito  di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope,  il  Servizio  centrale  antidroga  puo'
costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro
di  specifici  accordi  di  cooperazione  stipulati  con  i   Governi
interessati. Tali accordi stabiliranno la  condizione  giuridica  dei
predetti uffici nei confronti delle autorita' locali. 
  4. Agli uffici di  cui  al  comma  3  e'  destinato  personale  del
Servizio  centrale  antidroga,  nominato  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari  esteri  e  del
tesoro. 
  5. L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo  e'
valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a  decorrere  dal  1990
per le spese riguardanti il personale e in lire un  miliardo  per  le
spese di carattere funzionale relativamente al 1990. 
 
           Nota all'art. 11:
             -   Il   testo  dell'art.  168  del  D.P.R.  n.  18/1967
          (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari  esteri)  e'
          il seguente:
             "Art.  168  (Esperti).  - L'Amministrazione degli affari
          esteri  puo'  utilizzare  negli   uffici   centrali   nelle
          rappresentanze  diplomatiche  e negli uffici consolari, per
          l'espletamento  di  specifici  incarichi   che   richiedano
          particolare  competenza  tecnica  e  ai  quali non si possa
          sopperire con funzionari  diplomatici,  esperti  tratti  da
          personale  dello  Stato  o  di enti pubblici appartenenti a
          carriere direttive o di uguale rango.
             Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico
          o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi  presso
          uffici  all'estero  ad  esperti  tratti dal personale dello
          Stato e da enti pubblici,  l'Amministrazione  degli  affari
          esteri  puo'  utilizzare  in  via  eccezionale e fino ad un
          massimo di dieci unita',  persone  estranee  alla  pubblica
          amministrazione  purche'  di  notoria  qualificazione nelle
          materie connesse con le funzioni del posto  che  esse  sono
          destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
          possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa  tra
          i   trentacinque  e  i  sessantacinque  anni  e  godere  di
          costituzione fisica idonea ad  affrontare  il  clima  della
          sede   cui   sono  destinate.  All'atto  dell'assicurazione
          dell'incarico,  le  persone  predette   prestano   promessa
          solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3.  L'incarico  non crea aspettativa di impiego stabile ne'
          da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione  di
          alcun genere.
             L'esperto   inviato   in   servizio  presso  un  ufficio
          all'estero, a norma dei procedenti commi, occupa  un  posto
          espressamente    istituito,   sentito   il   Consiglio   di
          amministrazione,  ai  sensi  dell'art.   32   nell'organico
          dell'ufficio  stesso,  in corrispondenza, anche ai fini del
          trattamento  economico,  a  quello  di  primo   segretario,
          consigliere  o primo consigliere ovvero di console aggiunto
          o console generale aggiunto ed assume in loco la  qualifica
          di  addetto  per  il  settore  di  sua  competenza. Per gli
          esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni
          degli  articoli  142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili,
          148 e le disposizioni della parte terza per essi  previste.
             Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti
          con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito  il
          consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con
          il Ministro per il tesoro e,  per  il  personale  di  altre
          amministrazioni  o  di enti pubblici, anche con il Ministro
          competente o vigilante. Gli incarichi sono  biennali.  Alla
          stessa  persona  possono  essere  conferiti  piu' incarichi
          purche', nel complesso, non superino  gli  otto  anni.  Gli
          incarichi  sono  revocabili in qualsiasi momento a giudizio
          del Ministro per gli affari esteri.
             Gli  esperti  tratti  dal  personale  dello  Stato  sono
          collocati  fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste   dai
          rispettivi ordinamenti.
             Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad
          occupare un posto di organico in rappresentanze  permanenti
          presso  organismi  internazionali,  non possono superare il
          numero di venticinque. Il Ministro per  gli  affari  esteri
          puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza
          sociale metta  a  disposizione  dell'Amministrazione  degli
          affari   esteri  fino  a  dieci  funzionari  direttivi  del
          Ministero stesso di grado  non  inferiore  a  direttore  di
          sezione  o  equiparato,  in  posizione  di  fuori ruolo per
          essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
             Gli  esperti  che  l'Amministrazione degli affari esteri
          puo' utilizzare a norma del presente articolo  non  possono
          complessivamente superare il numero di ottanta.
             Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano
          al personale comandato o collocato fuori  ruolo  presso  il
          Ministero   degli   affari   esteri   in  virtu'  di  altre
          disposizioni ne' a quello inviato  all'estero  in  missione
          temporanea".