Art. 11.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1)
Uffici antidroga all'estero
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori
del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale
antidroga, che operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari in qualita' di esperti, per lo svolgimento di
attivita' di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista
della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.
2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e'
aumentato di una quota di venti unita', riservata agli esperti del
Servizio centrale antidroga.
3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale
nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga puo'
costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro
di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi
interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei
predetti uffici nei confronti delle autorita' locali.
4. Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato personale del
Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
tesoro.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e'
valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990
per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le
spese di carattere funzionale relativamente al 1990.
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e'
il seguente:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare negli uffici centrali nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico
o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso
uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello
Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un
massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assicurazione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei procedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32 nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario,
consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto
o console generale aggiunto ed assume in loco la qualifica
di addetto per il settore di sua competenza. Per gli
esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni
degli articoli 142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili,
148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti
con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il
consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con
il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre
amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro
competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla
stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi
purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli
incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio
del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad
occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti
presso organismi internazionali, non possono superare il
numero di venticinque. Il Ministro per gli affari esteri
puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli
affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del
Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di
sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per
essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di ottanta.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea".