Art. 13.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - legge 26 giugno 1990 n.
162, art. 7, commi 1 e 2)
Tabelle delle sostanze soggette a controllo
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza
ed al controllo del Ministero della sanita' sono raggruppate, in
conformita' ai criteri di cui all'articolo 14, in sei tabelle da
approvarsi con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, sentito l'Istituto superiore di
sanita' e il Consiglio superiore di sanita'.
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte
le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli
accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in
base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a
nuove acquisizioni scientifiche.
3. Le variazioni sono apportate con le stesse modalita' indicate
dal comma 1.
4. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della
Farmacopea ufficiale.
5. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, con le stesse
modalita' adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone, in
accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze
stupefacenti e psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di
controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione
qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da
quello cui sono destinate.
Note all'art. 13:
- Le attivita' disciplinate dall'art. 13 sono attribuite
alla competenza del Ministero della sanita' dal precedente
art. 2.
- Le tabelle di cui all'art. 13 sono state approvate con
D.M. 23 agosto 1977 (Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 242 del 6 settembre 1977), e successive modificazioni.
- L'art. 14 del testo unico corrisponde all'art. 12
della legge n. 685/1975.