Art. 13. 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - legge 26  giugno  1990  n.
                      162, art. 7, commi 1 e 2) 
             Tabelle delle sostanze soggette a controllo 
 
  1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla  vigilanza
ed al controllo del Ministero  della  sanita'  sono  raggruppate,  in
conformita' ai criteri di cui all'articolo  14,  in  sei  tabelle  da
approvarsi con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro di grazia  e  giustizia,  sentito  l'Istituto  superiore  di
sanita' e il Consiglio superiore di sanita'. 
  2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di  tutte
le sostanze e  dei  preparati  indicati  nelle  convenzioni  e  negli
accordi internazionali e sono  aggiornate  tempestivamente  anche  in
base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero  a
nuove acquisizioni scientifiche. 
  3. Le variazioni sono apportate con le  stesse  modalita'  indicate
dal comma 1. 
  4.  Il  decreto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e  inserito  nella  successiva  edizione  della
Farmacopea ufficiale. 
  5. Il Ministro della sanita', con proprio decreto,  con  le  stesse
modalita' adottate  per  l'inserimento  nelle  tabelle,  dispone,  in
accordo con le convenzioni  internazionali  in  materia  di  sostanze
stupefacenti e psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure  di
controllo  di  quelle  preparazioni  che  per  la  loro  composizione
qualitativa e quantitativa non possono  trovare  un  uso  diverso  da
quello cui sono destinate. 
 
          Note all'art. 13:
             - Le attivita' disciplinate dall'art. 13 sono attribuite
          alla competenza del Ministero della sanita' dal  precedente
          art. 2.
             - Le tabelle di cui all'art. 13 sono state approvate con
          D.M. 23 agosto 1977 (Gazzetta Ufficiale - serie generale  -
          n. 242 del 6 settembre 1977), e successive modificazioni.
             -  L'art.  14  del  testo  unico corrisponde all'art. 12
          della legge n.  685/1975.