Art. 14.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 12)
Criteri per la formazione delle tabelle
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle
tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai
criteri seguenti:
a) nella tabella I devono essere indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le
sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli
alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le
sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima
indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili,
per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee
precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro
sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione
analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra
indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso
centrale ed abbia capacita' di determinare dipendenza fisica o
psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle
precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici,
e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o
che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;
7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare
allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente
lettera;
b) nella tabella II devono essere indicate:
1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze
ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili
per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di
quelle previste nel numero 6) della tabella I;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);
c) nella tabella III devono essere indicate:
1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacita'
di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonche' altre
sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono
pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto
antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali
anestetici generali, sempreche' tutte le dette sostanze non
comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1);
d) nella tabella IV devono essere indicate:
1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono
stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o
psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dalle
sostanze elencate nelle tabelle I e III;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);
e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni
contenenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere a),
b), c) e d) quando queste preparazioni, per la loro composizione
qualitativa e quantitativa e per le modalita' del loro uso, non
presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla
disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro
composizione;
f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione
ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo
al pericolo di abuso e alla possibilita' di farmacodipendenza.
2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della
applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri,
gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri,
nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti,
relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo
sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la
denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti,
e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria
del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. E' tuttavia ritenuto
sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che
nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della
sostanza o del prodotto purche' sia idonea ad identificarlo.