Art. 14. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 12) 
               Criteri per la formazione delle tabelle 
 
  1. La inclusione delle sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  nelle
tabelle di cui all'articolo 13 deve  essere  effettuata  in  base  ai
criteri seguenti: 
    a) nella tabella I devono essere indicati: 
    1) l'oppio e i  materiali  da  cui  possono  essere  ottenute  le
sostanze oppiacee naturali, estraibili dal  papavero  sonnifero;  gli
alcaloidi ad  azione  narcotico-analgesica  da  esso  estraibili;  le
sostanze  ottenute  per  trasformazione  chimica  di   quelle   prima
indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili,
per  struttura   chimica   o   per   effetti,   a   quelle   oppiacee
precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la  loro
sintesi; 
    2) le foglie di coca e gli  alcaloidi  ad  azione  eccitante  sul
sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad  azione
analoga ottenute per trasformazione  chimica  degli  alcaloidi  sopra
indicati oppure per sintesi; 
    3) le sostanze di  tipo  anfetaminico  ad  azione  eccitante  sul
sistema nervoso centrale; 
    4) ogni altra sostanza che produca effetti  sul  sistema  nervoso
centrale ed  abbia  capacita'  di  determinare  dipendenza  fisica  o
psichica  dello  stesso  ordine  o  di  ordine  superiore  a   quelle
precedentemente indicate; 
    5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che  lisergici,
e i derivati feniletilamminici, che abbiano  effetti  allucinogeni  o
che possano provocare distorsioni sensoriali; 
    6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi; 
    7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che  possa  provocare
allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali; 
    8) le preparazioni contenenti le sostanze di  cui  alla  presente
lettera; 
    b) nella tabella II devono essere indicate: 
    1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti,  le  sostanze
ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi  riconducibili
per struttura chimica o per effetto farmacologico,  ad  eccezione  di
quelle previste nel numero 6) della tabella I; 
   2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1); 
    c) nella tabella III devono essere indicate: 
    1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacita'
di indurre dipendenza fisica o  psichica  o  ambedue,  nonche'  altre
sostanze ad effetto  ipnotico-sedativo  ad  esse  assimilabili.  Sono
pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato  effetto
antiepilettico  e  i  barbiturici  a  breve  durata  d'impiego  quali
anestetici  generali,  sempreche'  tutte  le   dette   sostanze   non
comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati; 
    2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1); 
    d) nella tabella IV devono essere indicate: 
    1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono
stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o
psichica di intensita' e gravita' minori  di  quelli  prodotti  dalle
sostanze elencate nelle tabelle I e III; 
   2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1); 
    e)  nella  tabella  V  devono  essere  indicate  le  preparazioni
contenenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere a),
b), c) e d) quando queste  preparazioni,  per  la  loro  composizione
qualitativa e quantitativa e per  le  modalita'  del  loro  uso,  non
presentino rischi di abuso e pertanto non vengano  assoggettate  alla
disciplina  delle  sostanze  che  entrano  a  far  parte  della  loro
composizione; 
    f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti  ad  azione
ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono  dar  luogo
al pericolo di abuso e alla possibilita' di farmacodipendenza. 
  2.  Nelle  tabelle  debbono  essere   compresi,   ai   fini   della
applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri,
gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri,  esteri  ed  eteri,
nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui  possono  essere  prodotti,
relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle  tabelle,  salvo
sia fatta espressa eccezione. 
  3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la
denominazione comune internazionale e il nome chimico, se  esistenti,
e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria
del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. E' tuttavia  ritenuto
sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che
nelle tabelle sia indicata una qualsiasi  delle  denominazioni  della
sostanza o del prodotto purche' sia idonea ad identificarlo.