Art. 15.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 13)
Adempimenti del Ministero della sanita'
e delle regioni
1. Il Ministero della sanita' provvede alla pubblicazione periodica
ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle
autorita' sanitarie locali, dei dati aggiornati concernenti le
sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 14, i loro
effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei
presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla
prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.
2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le
notizie di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione
sanitaria.