Art. 15. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 13) 
                Adempimenti del Ministero della sanita' 
                           e delle regioni 
  1. Il Ministero della sanita' provvede alla pubblicazione periodica
ed  alla  diffusione  mediante  trasmissione  alle  regioni  ed  alle
autorita'  sanitarie  locali,  dei  dati  aggiornati  concernenti  le
sostanze indicate nelle  tabelle  di  cui  all'articolo  14,  i  loro
effetti, i metodi  di  cura  delle  tossicodipendenze,  l'elenco  dei
presidi sanitari specializzati e dei centri  sociali  abilitati  alla
prevenzione ed alla cura delle tossicomanie. 
  2. Gli uffici  regionali  competenti  provvedono  a  comunicare  le
notizie di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la  professione
sanitaria.