Art. 2.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 2)
Attribuzioni del Ministro della sanita'
1. Il Ministro della sanita', nell'ambito delle proprie competenze:
a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli
indirizzi per le attivita' di prevenzione del consumo e delle
dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la
cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze
stupefacenti o psicotrope e da alcool;
b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la
Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli
stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e
con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle
droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita' economica
europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente
competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine
cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantita' di sostanze
stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate,
fabbricate, impiegate, nonche' alle quantita' disponibili presso gli
enti o le imprese autorizzati;
c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli
indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle unita'
sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze
stupefacenti o psicotrope;
d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione,
la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione,
l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione
delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' quelle per la
produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il
transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo
70;
e) stabilisce con proprio decreto:
1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione,
all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonche' di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70;
2) le tabelle di cui all'articolo 13, sentito l'Istituto
superiore di sanita', curandone il tempestivo aggiornamento;
3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope;
4) i limiti e le modalita' di impiego dei farmaci sostitutivi;
f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni
dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacita' di
indurre dipendenza nei consumatori;
g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia,
studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici,
medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e
giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;
h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a
eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra
tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di
siringhe monouso autobloccanti.