Art. 2. 
         (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 2) 
               Attribuzioni del Ministro della sanita' 
  1. Il Ministro della sanita', nell'ambito delle proprie competenze: 
    a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli 
indirizzi per  le  attivita'  di  prevenzione  del  consumo  e  delle
dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la
cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti  da  sostanze
stupefacenti o psicotrope e da alcool; 
    b) partecipa  ai  rapporti,  sul  piano  internazionale,  con  la
Commissione degli stupefacenti e  con  l'Organo  di  controllo  sugli
stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite  e
con il Fondo delle Nazioni Unite per il  controllo  dell'abuso  delle
droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita' economica
europea  e  con  ogni  altra  organizzazione  internazionale   avente
competenza nella materia di cui al presente testo unico; a  tal  fine
cura l'aggiornamento dei dati relativi  alle  quantita'  di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  effettivamente   importate,   esportate,
fabbricate, impiegate, nonche' alle quantita' disponibili presso  gli
enti o le imprese autorizzati; 
    c) determina,  sentito  il  Consiglio  sanitario  nazionale,  gli
indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte  delle  regioni,
delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  delle  unita'
sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e  da  sostanze
stupefacenti o psicotrope; 
    d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la  produzione,
la   fabbricazione,   l'impiego,   il   commercio,    l'esportazione,
l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e  la  detenzione
delle sostanze stupefacenti  o  psicotrope,  nonche'  quelle  per  la
produzione,  il  commercio,  l'esportazione,  l'importazione   e   il
transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione  di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al  comma  1  dell'articolo
70; 
    e) stabilisce con proprio decreto: 
    1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione,
all'impiego e al commercio all'ingrosso di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, nonche' di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70; 
    2)  le  tabelle  di  cui  all'articolo  13,  sentito   l'Istituto
superiore di sanita', curandone il tempestivo aggiornamento; 
    3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope; 
   4) i limiti e le modalita' di impiego dei farmaci sostitutivi; 
    f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a  cinque  anni
dall'entrata in commercio di nuovi  farmaci,  la  loro  capacita'  di
indurre dipendenza nei consumatori; 
    g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica  e  di  grazia  e  giustizia,
studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici,  tossicologici,
medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi  e
giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco; 
    h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a
eliminare   il   fenomeno   dello    scambio    di    siringhe    tra
tossicodipendenti,  favorendo  anche  l'immissione  nel  mercato   di
siringhe monouso autobloccanti.