Art. 3.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 3)
Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze
da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
1. E' istituito presso il Ministero della sanita' il Servizio
centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o
psicotrope.
2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento
per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle
dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con
parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre
provvede a:
a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa
l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla
circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da
alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni
relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o
psicotrope e da alcool, nonche' agli interventi di prevenzione, di
cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla
materia al Ministro della sanita';
c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi
pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai
contributi ad essi singolarmente erogati, nonche' al numero degli
utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attivita' di
recupero e prevenzione messe in atto;
d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia
di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali e' competente il
Ministro della sanita';
e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanita', il parere
motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di
materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle
sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero
della sanita' ai sensi dell'articolo 87;
g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle
confezioni commerciali di solventi inalabili.
h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze
stupefacenti o psicotrope.
3. Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici, si
avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanita' o di
istituti universitari.
Note all'art. 3:
- L'art. 87 del testo unico corrisponde all'art.
80-quater della legge n. 685/1975.
- Il testo originario dell'art. 3, comma 3, della legge
n. 162/1990 e' il seguente: "3. La costituzione del
Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope ha luogo entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge".