Art. 4.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1, 4 e 5)
Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e
sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Al Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope e' preposto un dirigente generale del
Ministero della sanita'.
2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale
articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da
sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni
da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate,
all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al
comma 3.
3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il quadro A, livello di funzione C, e' incrementato di una
unita';
b) il quadro C, livello di funzione D, e' incrementato di due
unita';
c) il quadro C, livello di funzione E, e' incrementato di quattro
unita'.
4. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo,
valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e
1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento
di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 4:
- Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni
dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo". La tabella XIX allegata al citato
decreto determina la dotazione organica dei dirigenti del
Ministero della sanita'.
- Il testo originario dell'art. 3, comma 4, della legge
n. 162/1990, corrispondente al comma 4 del presente
articolo, e' il seguente: "4. All'onere derivante
dall'applicazione dell'art. 1-quater della legge 22
dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente
articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli
esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di
pari importo dello stanziamento di cui all'art. 39, comma
2, della presente legge".