Art. 4. 
       (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1, 4 e 5) 
Composizione del Servizio centrale per  le  dipendenze  da  alcool  e
                 sostanze stupefacenti o psicotrope 
  1. Al Servizio centrale per le  dipendenze  da  alcool  e  sostanze
stupefacenti o psicotrope  e'  preposto  un  dirigente  generale  del
Ministero della sanita'. 
  2. Il Ministro provvede alla  costituzione  del  Servizio  centrale
articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza  da
sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle  infezioni
da  HIV  tra  i  tossicodipendenti  e  altre   patologie   correlate,
all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi  i  dirigenti  di  cui  al
comma 3. 
  3. Nella tabella XIX, allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30  giugno  1972,  n.  748,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) il quadro A, livello di funzione C,  e'  incrementato  di  una
unita'; 
    b) il quadro C, livello di funzione D,  e'  incrementato  di  due
unita'; 
    c) il quadro C, livello di funzione E, e' incrementato di quattro
unita'. 
  4. All'onere derivante dalla applicazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e
1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento
di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162. 
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 4:
             - Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni
          dirigenziali nelle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo".  La  tabella XIX allegata al citato
          decreto determina la dotazione organica dei  dirigenti  del
          Ministero della sanita'.
             -  Il testo originario dell'art. 3, comma 4, della legge
          n.   162/1990,  corrispondente  al  comma  4  del  presente
          articolo,   e'   il   seguente:   "4.  All'onere  derivante
          dall'applicazione  dell'art.  1-quater   della   legge   22
          dicembre  1975,  n.  685, inserito dal comma 1 del presente
          articolo, valutato in lire 360 milioni per  ciascuno  degli
          esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di
          pari importo dello stanziamento di cui all'art.  39,  comma
          2, della presente legge".