Art. 5. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 3) 
                         Controllo e vigilanza 
  1. Per l'esercizio del controllo e  della  vigilanza  il  Ministero
della  sanita'  si  avvale  normalmente  dei   nuclei   specializzati
dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  della  Guardia  di
finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di  qualsiasi
ufficiale e agente della  forza  pubblica.  Per  quanto  riguarda  il
controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione e' coordinata con le
capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.