Art. 5.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 3)
Controllo e vigilanza
1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero
della sanita' si avvale normalmente dei nuclei specializzati
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di
finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi
ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il
controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione e' coordinata con le
capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.