Art. 6.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 4)
Modalita' della vigilanza
1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla
coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso
chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, e' esercitata dal Ministero della sanita'.
2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e
straordinarie.
3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due
anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.
4. Il Ministero della sanita' puo' disporre in ogni tempo ispezioni
straordinarie.
5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita' puo'
avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali
comunque hanno facolta' di accedere in qualunque momento nei locali
ove si svolgono le attivita' previste dai titoli III, IV, V, VI e VII
del presente testo unico.
6. La Guardia di finanza puo' eseguire ispezioni straordinarie in
ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano
sospetti di attivita' illecite.