Art. 6. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 4) 
                       Modalita' della vigilanza 
  1. La vigilanza presso gli  enti  e  le  imprese  autorizzati  alla
coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e  presso
chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, e' esercitata dal Ministero della sanita'. 
  2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e
straordinarie. 
  3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni  due
anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29. 
  4. Il Ministero della sanita' puo' disporre in ogni tempo ispezioni
straordinarie. 
  5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita' puo'
avvalersi della collaborazione  degli  organi  di  polizia,  i  quali
comunque hanno facolta' di accedere in qualunque momento  nei  locali
ove si svolgono le attivita' previste dai titoli III, IV, V, VI e VII
del presente testo unico. 
  6. La Guardia di finanza puo' eseguire ispezioni  straordinarie  in
ogni  tempo  presso  gli  enti  e   le   imprese   autorizzati   alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano
sospetti di attivita' illecite.