Art. 7.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5)
Obbligo di esibizione di documenti
1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli
5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonche' i titolari o i
direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del
Ministero della sanita' ed agli appartenenti alle forze di polizia
tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della
coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego,
al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nota all'art. 7:
- L'art. 5 del testo unico corrisponde all'art. 3 della
legge n. 685/1975; l'art. 6 all'art. 4.