Art. 7. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5) 
                 Obbligo di esibizione di documenti 
  1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli  articoli
5 e 6 i  titolari  delle  autorizzazioni,  nonche'  i  titolari  o  i
direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire  ai  funzionari  del
Ministero della sanita' ed agli appartenenti alle  forze  di  polizia
tutti i documenti inerenti all'autorizzazione,  alla  gestione  della
coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego,
al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope. 
 
          Nota all'art. 7:
             -  L'art. 5 del testo unico corrisponde all'art. 3 della
          legge n.  685/1975; l'art. 6 all'art. 4.