Art. 8. 
           (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1) 
                Opposizione alle ispezioni. Sanzioni 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'  punito  con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione  a  lire
dieci milioni chiunque: 
    a) indebitamente  impedisce  od  ostacola  lo  svolgimento  delle
ispezioni previste dall'articolo 6; 
    b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa  debba  essere
improvvisa o comunque non preannunciata; 
    c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o
gli  altri  atti  previsti  dall'articolo  29,  oppure   si   sottrae
all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 7. 
 
          Nota all'art. 8:
             -  L'art. 7 del testo unico corrisponde all'art. 5 della
          legge n.  685/1975.