Art. 8.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1)
Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire
dieci milioni chiunque:
a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle
ispezioni previste dall'articolo 6;
b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere
improvvisa o comunque non preannunciata;
c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o
gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae
all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 7.
Nota all'art. 8:
- L'art. 7 del testo unico corrisponde all'art. 5 della
legge n. 685/1975.