Art. 9. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1) Attribuzioni del Ministro dell'interno 1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze: a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attivita' delle forze di polizia; promuove altresi', d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri; b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della sanita', ai rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita' economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico.