Art. 9.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1)
Attribuzioni del Ministro dell'interno
1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:
a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia
per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei
compiti e delle attivita' delle forze di polizia; promuove altresi',
d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di
grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i
competenti organismi esteri;
b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei
Ministri degli affari esteri e della sanita', ai rapporti con il
Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe
(UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita' economica
europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella
materia di cui al presente testo unico.