Art. 9. 
           (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1) 
               Attribuzioni del Ministro dell'interno 
  1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze: 
    a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia 
per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia  dei
compiti e delle attivita' delle forze di polizia; promuove  altresi',
d'intesa con il Ministro degli affari esteri e  con  il  Ministro  di
grazia e giustizia, accordi internazionali di  collaborazione  con  i
competenti organismi esteri; 
    b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei
Ministri degli affari esteri e della  sanita',  ai  rapporti  con  il
Fondo delle Nazioni Unite per il controllo  dell'abuso  delle  droghe
(UNFDAC),  con  i  competenti  organismi  della  Comunita'  economica
europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza  nella
materia di cui al presente testo unico.