Art. 2. 
1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli  anni
1991, 1992 e 1993, per effetto di provvedimenti  legislativi  recanti
nuove  e  maggiori  entrate  rispetto  alle  previsioni  di   entrate
contemplate nella legge di bilancio, per ciscuno di  detti  anni,  e'
interamente destinato alla riduzione del saldo  netto  da  finanziare
nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1, salvo che si
tratti di assicurare la copertura finanziaria di  interventi  urgenti
per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse
alla tutela della sicurezza  del  Paese  o  situazioni  di  emergenza
economico-finanziaria. 
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali  di  cui  all'articolo
11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, per  il  finanziamento  dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 1991-1993, restano  determinati  per  l'anno  1991  in  lire
31.616.579 miliardi  per  il  fondo  speciale  destinato  alle  spese
correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella  A  allegata  alla
presente legge, e in lire 10.767,846 miliardi per il  fondo  speciale
destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio  di  cui
alla Tabella B allegata alla presente legge. 
3. Le dotazioni da iscrivere nei  singoli  stati  di  previsione  del
bilancio 1991 e triennale 1991-1993, in relazione a  leggi  di  spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 
4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno  alle
integrazioni da disporre in  forza  dell'articolo  7  della  legge  5
agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al  comma
3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato
di previsione del Ministero del tesoro. 
5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3  lettera  f)  della  legge  5
agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento
di  norme  che  prevedono  interventi   di   sostegno   dell'economia
classificati fra le spese in conto capitale restano determinati,  per
l'anno 1991 in lire 2.290 miliardi, secondo il dettaglio di cui  alla
Tabella D allegata alla presente legge. 
6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera  e)  della  legge  5
agosto 1978, n. 468 le autorizzazioni di  spesa  recate  dalle  leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente  legge  sono  ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella. 
7.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio   in   relazione   alle
autorizzazioni di spesa  recate  da  leggi  a  carattere  pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993  nelle
misure indicate nella Tabella F, allegata alla presente legge. 
8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma
7, le Amministrazioni e gli enti pubblici  possono  assumere  impegni
nell'anno 1991, a carico degli esercizi futuri, nei limiti massimi di
impegnabilita' indicati  per  ciascuna  disposizione  legislativa  in
apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi, gli impegni gia'
assunti  nei  precedenti  esercizi  a  valere  sulle   autorizzazioni
medesime. 
9. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio  che  il
Ministro del Tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1991 per le
occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri  contratti  in  base
alla legislazione vigente resta fissato in lire  4.000  miliardi  ivi
compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente ad  un  controvalore
di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1991 ai sensi dell'articolo
13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. 
 
          Note all'art. 2:
          -  Il  testo dell'art. 11-bis della legge 5 agosto 1978, n.
          468 concernente "Riforma di alcune  norme  di  contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia  di  bilancio",  e'  il
          seguente:
          "Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge finanziaria in
          apposita norma  prevede  gli  importi  dei  fondi  speciali
          destinati   alla  copertura  finanziaria  di  provvedimenti
          legislativi che si prevede siano approvati nel corso  degli
          esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in
          particolare di  quelli  correlati  al  perseguimento  degli
          obiettivi   del  documento  di  programmazione  finanziaria
          deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate  alla  legge
          finanziaria  sono  indicate,  distintamente  per  la  parte
          corrente e  per  la  parte  in  conto  capitale,  le  somme
          destinate   alla   copertura   dei  predetti  provvedimenti
          legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi.  Nella
          relazione  illustrativa  del  disegno di legge finanziaria,
          con apposite note, sono indicati  i  singoli  provvedimenti
          legislativi  che  motivano  lo  stanziamento  proposto  per
          ciascun Ministero  e  per  i  singoli  programmi.  I  fondi
          speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato
          di previsione del Ministero del Tesoro in appositi capitoli
          la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza
          e cassa di capitoli esistenti o  di  nuovi  capitoli,  puo'
          avvenire  solo  dopo  la  pubblicazione  dei  provvedimenti
          legislativi che li utilizzano.
          2.  Gli  importi  previsti  nei  fondi  di  cui  al comma 1
          rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
          per  nuove  o  maggiori  spese  o  riduzioni  di  entrate e
          accantonamenti di segno negativo per riduzioni di  spese  o
          incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
          sono collegati, mediante apposizione della medesima lettera
          alfabetica,  ad uno piu' accantonamenti di segno positivo o
          di parte di essi, la cui  utilizzazione  resta  subordinata
          all'entrata   in   vigore   del  provvedimento  legislativo
          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
          e  comunque  nei limiti della minore spesa o delle maggiori
          entrate  da  essi  previsti   per   ciascuno   degli   anni
          considerati.  A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
          legislativi  relativi  ad  accantonamenti   negativi,   con
          decreto  del Ministero del tesoro, gli importi derivanti da
          riduzioni di spesa o incrementi  di  entrata  sono  portati
          rispettivamente  in  diminuzione  ai pertinenti capitoli di
          spesa  ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio   o
          correlativamente  assegnati  in  aumento alle dotazioni dei
          fondi di cui al comma 1.
          3.  Gli  accantonamenti  di  segno  negativo possono essere
          previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti  di
          legge siano stati presentati alle Camere.
          4.  Le  quote  dei  fondi  di  cui al presente articolo non
          possono  essere  utilizzate  per  destinazioni  diverse  da
          quelle  previste  nelle  relative  tabelle per la copertura
          finanziaria di provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'art.
          77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  salvo  che essi
          riguardino  spese  di  primo  intervento  per  fronteggiare
          calamita'  naturali  o improrogabili esigenze connesse alla
          tutela della sicurezza del Paese o situazioni di  emergenza
          economico-finanziaria.
          5.  Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non
          corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un ramo
          del  Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate
          entro l'anno cui si riferiscono costituiscono  economie  di
          bilancio.  Nel  caso  di  spese  corrispondenti ad obblighi
          internazionali  ovvero  ad  obbligazioni   risultanti   dai
          contratti  o  dai provvedimenti di cui al comma 3), lettera
          h) dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista  per  il
          primo  anno  resta valida anche dopo il termine di scadenza
          dell'esercizio a cui si riferisce purche' il  provvedimento
          risulti  presentato  alle  Camere  entro l'anno ed entri in
          vigore entro il termine di scadenza  dell'anno  successivo.
          Le   economie   di   spesa   da   utilizzare   a  tal  fine
          nell'esercizio  successivo  formano  oggetto  di   appositi
          elenchi  trasmessi  alle  Camere  a  cura  del Ministro del
          tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono  allegati
          al  conto consuntivo del Ministero del Tesoro. In tal caso,
          le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
          relativi  provvedimenti  legislativi sono comunque iscritte
          nel bilancio dell'esercizio in corso del quale  entrano  in
          vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
          limiti  dei  saldi  previsti  dal  comma  3,  lettera   b),
          dell'art. 11".
          - Il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e'
          il seguente:
          "Art.  7.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
          ordine).  Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero  del Tesoro e' istituito nella parte corrente, un
          "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine", le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
          Con  decreti  del  Ministro del Tesoro, da registrarsi alla
          Corte dei Conti, sono  trasferite  dal  predetto  fondo  ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
          1)  per il pagamento dei residui passivi di parte corrente,
          eliminati  negli   esercizi   precedenti   per   perenzione
          amministrativa,  in caso di richiesta da parte degli aventi
          diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli  di  provenienza,
          ovvero  a  capitoli  di  nuova  istituzione nel caso in cui
          quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso;
          2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.
          Allo  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero del
          tesoro  e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui   al
          precedente  n.  2),  da  approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio".
          -  Il  testo  dell'art. 11 comma 3, lettere e), ed f) della
          legge 5 agosto 1978, n. 468 e' il seguente:
          "e)   la   determinazione,   in   apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
          f)  gli  stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il
          rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme  vigenti
          che   prevedono   interventi   di   sostegno  dell'economia
          classificati fra le spese in conto capitale".
          -  Il  testo  dell'art.  13,  terzo  comma,  della legge 22
          dicembre 1984, n. 887,  concernente  "Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 1985)", e' il seguente:
          "Sui  prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale
          di credito agrario di miglioramento e dagli altri  istituti
          di  credito, abilitati per legge ad operare nel settore del
          credito  agrario  di   miglioramento,   da   destinare   ad
          operazione   di   durata   ultraquinquennale,  puo'  essere
          accordata la garanzia dello Stato per il rischio di  cambio
          per  le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel
          tasso di cambio tra la data  del  pagamento  della  rata  e
          quella  della conversione in lire della valuta mutuata fino
          al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi
          di lire negli anni 1985-1988".