AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Capo I NUOVE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE Art. 1. 1. Quando si procede per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero richiede ed il giudice dispone il sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti e affini conviventi. Il pubblico ministero puo' altresi' richiedere ed il giudice puo' disporre il sequestro dei beni appartenenti ad altre persone quando vi e' fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione della vittima. 2. Si osservano le disposizioni relative al sequestro preventivo. (( Il sequestro ha la durata massima di un anno, ma, prima della scadenza, puo' essere rinnovato se permangono i fondati motivi di cui al comma 1. In ogni caso, il sequestro e' revocato, su istanza di un interessato o del pubblico ministero, quando risulti cessata la permanenza del reato. )) 3. Il sequestro dei beni non comporta limitazioni ai poteri di amministrazione e di gestione, ai diritti di godimento dei beni medesimi e non incide sui rapporti giuridici preesistenti. In caso di necessita' o quando ne sia fatta richiesta per motivi familiari, professionali, economici o imprenditoriali, il giudice, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare atti di disposizione aventi ad oggetto beni sottoposti al sequestro. (( 4. Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale (a) si )) (( applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi )) (( previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e di concorso nel )) (( delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, si )) (( adopera, con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire agli )) (( autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della )) (( vittima. )) (( 4-bis. Non e' punibile chi ha posto in essere la condotta )) (( indicata nel comma 4 in favore del prossimo congiunto. )) (( 5. Sono nulli i negozi giuridici posti in essere al fine di far )) (( conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a )) (( scopo di estorsione il presso della liberazione della vittima. ))
(a) Il testo dell'art. 379 del codice penale e' il seguente: "Art. 379 (come modificato dall'art. 25 legge 19 marzo 1990, n. 55, e dall'art. 3 legge 13 settembre 1982, n. 646) (Favoreggiamento reale) . - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648- bis e 648ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di contravvenzione. Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente". La misura minima e massima della multa di cui al primo comma dell'articolo soprariportato e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire centomila a lire duemilioni".