Art. 2.
(( 1. Chiunque, cittadino italiano, stipula anche all'estero       ))
(( contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del   ))
(( rischio, nel territorio dello Stato, rappresentato dal          ))
(( pagamento del prezzo del riscatto in caso di sequestro di       ))
(( persona a scopo di estorsione, proprio o di altre persone, e'   ))
(( punito con la reclusione da uno a tre anni.                     ))
  2.  I contratti di assicurazione aventi ad oggetto, sotto qualsiasi
forma, il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione sono
nulli.