Art. 3.
  1.  Chiunque,  essendo  a conoscenza di atti o fatti concernenti il
delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione
o  di  circostanze  relative alla richiesta o al pagamento del prezzo
della  liberazione  della  persona  sequestrata,  ovvero   di   altre
circostanze  utili  per l'individuazione o la cattura dei colpevoli o
per la liberazione del sequestrato, omette  o  ritarda  di  riferirne
all'autorita' di cui all'articolo 361 del codice penale (a) e' punito
con la reclusione fino a tre anni.
  2.  Non  e' punibile chi ha posto in essere le condotte indicate al
comma 1 in favore del prossimo congiunto.
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  361  del  codice penale e' il
          seguente:
             "Art.  361  (Omessa  denuncia  di  reato  da  parte  del
          pubblico ufficiale). -  Il  pubblico  ufficiale,  il  quale
          omette o ritarda di denunciare all'autorita' giudiziaria, o
          ad altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne,
          un  reato  di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa
          delle sue funzioni, e' punito con la multa da lire trecento
          a cinquemila.
             La  pena  e'  della  reclusione  fino  ad un anno, se il
          colpevole  e'  un  ufficiale  o  un   agente   di   polizia
          giudiziaria,  che ha avuto comunque notizia di un reato del
          quale doveva fare rapporto.
             Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta
          di delitto punibile a querela della persona offesa".
             La  misura  minima e massima della multa di cui al primo
          comma dell'articolo soprariportato e' stata successivamente
          moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679),
          poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250),  quindi
          per  quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art.
          3 legge 12 luglio 1961, n.  603) e infine per cinque (legge
          24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura
          attuale della sanzione e' quindi "da  lire  sessantamila  a
          lire unmilione".