Art. 3. 1. Chiunque, essendo a conoscenza di atti o fatti concernenti il delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione o di circostanze relative alla richiesta o al pagamento del prezzo della liberazione della persona sequestrata, ovvero di altre circostanze utili per l'individuazione o la cattura dei colpevoli o per la liberazione del sequestrato, omette o ritarda di riferirne all'autorita' di cui all'articolo 361 del codice penale (a) e' punito con la reclusione fino a tre anni. 2. Non e' punibile chi ha posto in essere le condotte indicate al comma 1 in favore del prossimo congiunto.
(a) Il testo dell'art. 361 del codice penale e' il seguente: "Art. 361 (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale). - Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorita' giudiziaria, o ad altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, e' punito con la multa da lire trecento a cinquemila. La pena e' della reclusione fino ad un anno, se il colpevole e' un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa". La misura minima e massima della multa di cui al primo comma dell'articolo soprariportato e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire sessantamila a lire unmilione".