Art. 4.
  1.  L'autorita'  giudiziaria,  quando ha fondato motivo di ritenere
che la sostituzione o l'impiego di denaro, beni o altre  utilita'  di
cui  agli  articoli  648-  bis e 648- ter del codice penale (a) siano
avvenuti attraverso operazioni  bancarie,  ne  da'  comunicazione  al
Governatore  della  Banca d'Italia per gli atti di sua competenza. Le
notizie  comunicate  sono  coperte  dal  segreto   di   ufficio.   La
comunicazione puo' essere ritardata quando puo' derivarne pregiudizio
alle indagini.
  2. Il Governatore da' comunicazione all'autorita' giudiziaria delle
iniziative assunte e dei provvedimenti adottati.
 
             (a)  Il  testo  degli  articoli  648- bis e 648- ter del
          codice penale e' il seguente:
             "Art. 648- bis (inserito dall'art. 3 D.L. 21 marzo 1978,
          n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio
          1978,  n.  191,  e' stato poi cosi' sostituito dall'art. 23
          legge 19 marzo 1990, n. 55) (Riciclaggio). - Fuori dei casi
          di  concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o
          altre utilita' provenienti dai delitti di rapina aggravata,
          di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di
          estorsione o dai delitti concernenti  la  produzione  o  il
          traffico  di  sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro
          denaro,  altri  beni  o  altre  utilita',  ovvero  ostacola
          l'identificazione   della   loro  provenienza  dai  delitti
          suddetti, e' punito con la reclusione da  quattro  a  dieci
          anni e con la multa da lire due milioni a trenta milioni.
             La  pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale.
             Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".
             "Art.  648-  ter  (aggiunto  dall'art. 24 della legge 19
          marzo 1990, n. 55) (Impiego di denaro, beni o  utilita'  di
          provenienza  illecita).  -  Chiunque,  fuori  dei  casi  di
          concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e
          648-bis,  impiega  in  attivita'  economiche  o finanziarie
          denaro, beni o altre utilita' provenienti  dai  delitti  di
          rapina  aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di
          persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti  la
          produzione   o  il  traffico  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope, e' punito con la reclusione da quattro a dodici
          anni  e  con  la  multa  da  lire due milioni a lire trenta
          milioni.
             La  pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale.
             Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".