Art. 4. 1. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che la sostituzione o l'impiego di denaro, beni o altre utilita' di cui agli articoli 648- bis e 648- ter del codice penale (a) siano avvenuti attraverso operazioni bancarie, ne da' comunicazione al Governatore della Banca d'Italia per gli atti di sua competenza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto di ufficio. La comunicazione puo' essere ritardata quando puo' derivarne pregiudizio alle indagini. 2. Il Governatore da' comunicazione all'autorita' giudiziaria delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati.
(a) Il testo degli articoli 648- bis e 648- ter del codice penale e' il seguente: "Art. 648- bis (inserito dall'art. 3 D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 191, e' stato poi cosi' sostituito dall'art. 23 legge 19 marzo 1990, n. 55) (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilita' provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilita', ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire due milioni a trenta milioni. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648". "Art. 648- ter (aggiunto dall'art. 24 della legge 19 marzo 1990, n. 55) (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".