Art. 6.
  1.  Nei  casi  di  cui  al comma quarto dell'articolo 289- bis e ai
commi quarto e quinto dell'articolo 630 del codice penale (a) , se il
contributo fornito dal concorrente del reato dissociatosi dagli altri
e' di eccezionale rilevanza,  anche  con  riguardo  alla  durata  del
sequestro  e  alla incolumita' della persona sequestrata, le pene ivi
previste  possono  essere  ulteriormente  diminuite  in  misura   non
eccedente un terzo.
 
             (a)  Il  testo del quarto comma dell'art. 289- bis e dei
          commi quarto e quinto dell'art. 630 del codice penale e' il
          seguente:
             "Art.  289-  bis (aggiunto dall'art. 2 del D.L. 21 marzo
          1978, n.  59, convertito, con modificazioni, nella legge 18
          maggio  1978,  n.   191)  (Sequestro  di persona a scopo di
          terrorismo o di eversione), comma quarto. - Il  concorrente
          che,  dissociandosi  dagli altri, si adopera in modo che il
          soggetto passivo riacquisti la liberta' e'  punito  con  la
          reclusione  da  due  a  otto  anni; se il soggetto passivo,
          muore in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la
          pena e' della reclusione da otto a diciotto anni".
             "Art.  630  (come  sostituito  dall'articolo unico della
          legge 30 dicembre 1980, n. 894)  (Sequestro  di  persona  a
          scopo  di  estorsione)  ,  commi  quarto  e  quinto.  -  Al
          concorrente che, dissociandosi dagli altri, si  adopera  in
          modo  che il soggetto passivo riacquisti la liberta', senza
          che  tale  risultato  sia  conseguenza  del  prezzo   della
          liberazione,  si applicano le pene previste dall'art.  605.
          Se tuttavia il soggetto passivo muore, in  conseguenza  del
          sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione
          da sei a quindici anni.
             Nei  confronti  del concorrente che, dissociandosi dagli
          altri, si adopera al di fuori del caso previsto  dal  comma
          precedente,  per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa sia
          portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta  concretamente
          l'autorita'  di  polizia  o  l'autorita'  giudiziaria nella
          raccolta  di  prove  decisive  per  l'individuazione  o  la
          cattura   dei   concorrenti,   la  pena  dell'ergastolo  e'
          sostituita da quella della reclusione  da  dodici  a  venti
          anni  e  le  altre  pene  sono  diminuite da un terzo a due
          terzi".