Art. 7. 1. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero puo' richiedere che venga autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni controllate di pagamento del riscatto, indicandone le modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato. 2. L'autorizzazione a disporre di beni, denaro o altra utilita' puo' essere comunque richiesta dal pubblico ministero per i sequestri di persona a scopo di estorsione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 il pubblico ministero puo', con decreto motivato, ritardare l'esecuzione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.