Art. 7.
  1. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori,
ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili  del  delitto
di  sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero
puo' richiedere che venga autorizzata la disposizione di beni, denaro
o  altra  utilita'  per  l'esecuzione  di  operazioni  controllate di
pagamento del riscatto, indicandone le modalita'. Il giudice provvede
con decreto motivato.
  2.  L'autorizzazione  a  disporre  di beni, denaro o altra utilita'
puo' essere comunque richiesta dal pubblico ministero per i sequestri
di  persona  a  scopo  di estorsione in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  3.  Ai  medesimi fini di cui al comma 1 il pubblico ministero puo',
con decreto motivato,  ritardare  l'esecuzione  o  disporre  che  sia
ritardata  l'esecuzione  dei  provvedimenti  che applicano una misura
cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di  delitto  o  del
sequestro. Nei casi d'urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti
provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente,  ma  il  relativo
decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.